Reverse charge: la scomposizione delle operazioni

Necessaria per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
In molti casi accade che un soggetto eroghi nell’ambito di un contratto sia prestazioni da assoggettare a reverse charge (nuove fattispecie art. 17, co. 6, lett. a-ter], D.P.R. 633/1972) sia prestazioni da fatturare con Iva ordinaria. Si tratta, in questo contesto, di capire se si è in presenza di un’unica prestazione oppure di due (o più) prestazioni (da considerare, se del caso, in modo distinto ai fini del reverse charge). 
A livello generale, la Corte di Giustizia ha sistematicamente ribadito che ciascuna prestazione va normalmente considerata come autonoma e indipendente. Ha peraltro aggiunto che prestazioni formalmente autonome (che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo a una distinta applicazione dell’IVA) devono essere considerate come un’unica prestazione quando non sono indipendenti, come avviene nel caso in cui due o più interventi del fornitore sono connessi a tal punto da formare – oggettivamente – una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa. 
Con la C.M. 14/E/2015 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che se un unico contratto contempla sia prestazioni da assoggettare all’inversione contabile sia servizi soggetti all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni, indipendentemente da valutazioni sull’unitarietà o meno di tali prestazioni. Tale interpretazione è conforme all’orientamento della giurisprudenza comunitaria, che considera in via generale che ciascuna prestazione vada normalmente considerata come autonoma e indipendente. 
In questo modo si possono individuare quelle da assoggettare al reverse charge, la cui finalità anti frode né giustifica l’applicazione in via prioritaria. 
L’eccezione alla regola generale è la seguente: 
• in caso di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente a oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. 380/2001, è possibile applicare le regole ordinarie, e non il reverse charge, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter).
Ipotizziamo ad esempio che Alfa SRL affida a BETA SRL la costruzione di un edificio. Beta SRL affida ad artigiani l’installazione di infissi. 
In questo caso: 
- Beta SRL può fatturare ad Alfa SRL senza l’applicazione del reverse charge; 
- gli artigiani fattureranno ad Beta SRL con l’applicazione dell’inversione contabile. 
Ipotizziamo ora che Alfa SRL affidi a BETA SRL la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria. Si deve procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando quelle da assoggettare a reverse e quelle che invece vanno escluse? 
In questo caso: 
- Beta SRL deve individuare quali attività vanno assoggettate a reverse e quali invece vanno escluse. Questo perché la possibilità di non procedere alla scomposizione riguarda esclusivamente la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e NON la manutenzione straordinaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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