Reverse charge legato al «codice»

Per l’inversione contabile non conta l’attività normalmente svolta dal prestatore
Per individuare le prestazioni soggette a reverse charge bisogna fare riferimento solo alla loro natura, senza tenere conto dell’attività normalmente svolta dal prestatore. Il rinvio ai codici Ateco è quindi rivolto a individuare in senso oggettivo la tipologia della prestazione e non quella del prestatore. 
Vengono poi individuati gli specifici codici attività (e, di conseguenza, le prestazioni) rilevanti e forniti chiarimenti in merito al concetto di edificio, all’estraneità delle cessioni di beni con posa in opera dal reverse charge e alla presenza di contratti che prevedano un insieme eterogeneo di prestazioni.
Mentre la risposta al question time dello scorso 19 marzo non era parsa dirimente, per lo meno data la sua formulazione, la circolare n. 14/E/15 è assolutamente chiara nell’affermare che la tabella Ateco 2007 serve per individuare le prestazioni da assoggettare a reverse charge, e non i codici attività dei prestatori, ai quali non è pertanto richiesto di appartenere al “settore edile”. Non è nemmeno richiesto che la prestazione avvenga in forza di un contratto di subappalto, come invece avviene nell’ipotesi prevista all’articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr n. 633/72. Tale ultima disposizione trova applicazione, dal 1° gennaio 2015, solo nei casi di subappalto nel settore edile (attività di cui alla sezione F della tabella Ateco 2007), diverse da quelle di installazione d’impianti, demolizione e completamento. Ad esempio, se un lavoro di completamento viene svolto nei confronti di un’impresa di costruzioni trova applicazione il reverse charge (ex lettera a-ter).
Così, anche la demolizione effettuata da un soggetto che non svolge abitualmente questa attività deve essere assoggettata a reverse charge. 
Al contrario, un soggetto che ha come codice attività quello della demolizione, ma svolge una prestazione che non è riconducibile a una di quelle previste dall’articolo 17, comma, 6, lettera a-ter, Dpr n. 633/72, non applicherà l’inversione contabile. 
L’agenzia delle Entrate fornisce, a questo punto, un elenco - che pare intendersi tassativo - di codici attività “rilevanti” ai fini del reverse charge: se un servizio ricade in uno di quelli forniti all’interno di queste attività allora si applica il reverse. 
Va comunque notato che tutte le prestazioni elencate, per poter rientrare nell’inversione contabile, devono essere relative a edifici. Pertanto, l’Agenzia esclude (puntualmente) alcune attività che, seppur rientranti nei codici elencati, non sono riferibili ad edifici. Per converso, non incontrano il reverse charge alcune attività, quali quelle di disinfestazione (anche se relative a edifici), in quanto rientranti in un codice attività non rilevante (81.29.10). 
Restano escluse dall’inversione contabile le cessioni di beni con posa in opera
Al contrario, seppur non menzionate nella norma, l’Agenzia afferma che rientrano nella lettera a-ter anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti
Sono individuati con precisione anche i codici attività nei quali ricadono i servizi di completamento, intendendosi per tali gli interventi che sono riconducibili a manutenzioni (ordinarie e straordinarie), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, eccetera.
Per quanto riguarda il significato del termine “edifici”, l’Agenzia ha chiarito che sono da intendersi tali i soli fabbricati, così come definiti dall’articolo 2 del Dlgs n. 192/05 e dalla risoluzione 46/98, e non i beni rientranti nella (più ampia) categoria dei beni immobili. Restano, ad esempio, escluse dal reverse charge le prestazioni relative al suolo, parcheggi e piscine (salvo che questi siano incorporati nell’edificio).
Nel caso di diverse prestazioni previste da un unico contratto vale la regola generale della scomposizione delle singole prestazioni tra quelle soggette, o meno, al reverse charge. Tuttavia, l’Agenzia, in un’ottica di semplificazione, afferma che in caso di unico contratto di appalto – comprensivo anche di prestazioni riconducibili alla lettera a-ter – avente a oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, non si deve procedere in tal senso.
Fonte: Il Sole 24 ore autori Matteo Balzanelli-Massimo Sirri

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