Società estinte, niente retroattività

Stop della Cassazione alla linea delle Entrate: nuove regole solo dal 13 dicembre 2014
Niente retroattività sulle società estinte. Le nuove norme sui cinque anni di accertamento si applicano ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia avvenuta a partire dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni (decreto legislativo 175/2014), ossia dal 13 dicembre in poi. A stabilirlo è la sentenza 6743/2015 della Cassazione depositata ieri, che va quindi in direzione opposta rispetto a quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate nella circolare 31/E/2014. È la prima decisione di legittimità in materia dopo che pronunce simili erano state adottate dai giudici di merito (Ctp Reggio Emilia, sentenza 5/2/2015; Ctp Chieti, sentenza 155/5/2015; Ctr Lombardia, sentenza 359/14/2015).
L’interpretazione sulla retroattività avrebbe consentito di estendere potenzialmente gli accertamenti a oltre 600mila società (di capitale, di persone o sotto altre forme) cancellate dal registro imprese negli ultimi cinque anni (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì 23 marzo).Per la Cassazione, però, l’articolo 28, comma 4 del decreto 175/2014 opera su un piano sostanziale e non procedurale (come invece indicato nella circolare dell’Agenzia) in quanto «non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento e riscossione». Inoltre, secondo i giudici, è del tutto irrilevante che il periodo di permanenza in vita della società per i controlli fiscali e contributivi coincida con quello quinquennale per l’accertamento in quanto «la fattispecie oggetto dell’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 attiene alla capacità della società e non ai termini fissati dall’accertamento», che sono disciplinati da un’altra normativa. 
Ma la Suprema corte fa di più e fornisce una lettura delle nuove regole alla luce sia dell’articolo 11 delle preleggi (in base al quale la legge dispone per l’avvenire e non ha effetto retroattivo) sia dell’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente per cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo salvi i casi di interpretazione autentica. E la sentenza 6743/2015 chiarisce come la disciplina contenuta nel Dlgs 175/2014 non ha alcuna valenza interpretativa considerando sia il suo tenore testuale sia il fatto che neanche in modo implicito intende privilegiare una tra le diverse possibili interpretazioni delle precedenti regole sull’estinzione delle società. Quindi non si può individuare «alcun indice di retroattività»: questione, tra l’altro, non affrontata nella relazione illustrativa al decreto semplificazioni. Qual è la conseguenza di tutto ciò? L’articolo 28, comma 4 del decreto 175/2014 «non autorizza ad attribuire effetti di sanatoria – precisa la Cassazione - in relazione ad atti notificati a società estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l’estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014».
L’inapplicabilità al passato, conclude il collegio, impedisce di esaminare altri problemi aperti dalla norma, come la disparità tra i creditori della società estinta visto che il recupero di imposte e contributi può contare su un intervallo temporale di cinque anni (si veda l’articolo in basso) e l’eventuale eccesso di delega, visto che il Dlgs 175 richiama gli articoli 1 e 7 della legge 23/2014. Articoli che, però, «da un lato sembrano non consentire di introdurre una disciplina degli effetti estintivi delle società nuova e differenziata a seconda dei creditori – sottolinea la pronuncia – e, dall’altro, rendono difficile far rientrare la notifica di un atto impositivo o di riscossione a una società estinta tra gli “adempimenti superflui”, passibili di “revisione” e di eliminazione» menzionati dalla delega.
Non è escluso, però, che questi nodi possano essere riaffrontati in qualche sentenza nel prossimo futuro.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giovanni Parente

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