Spesometro light per commercianti al minuto e agenzie di viaggio

Prorogata in extremis dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di escludere tutte le fatture di importo inferiore a 3.000 euro al netto dell’IVA
A soli dieci giorni dalla scadenza del termine per l’invio dello spesometro da parte degli operatori in regime mensile, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet un apposito Provvedimento che semplifica l’adempimento per i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio, nonché per le Amministrazioni pubbliche.
Per effetto del nuovo Provvedimento, di fatto si prorogano anche per il 2014 le norme più favorevoli che erano già state previste per le annualità precedenti per queste due categorie di soggetti.
Venendo al caso, che certamente più interessa il mondo professionale, dei commercianti al minuto e delle agenzie di viaggio, si prevede che tali soggetti siano esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA. Sul punto, va ricordato che, di regola, la comunicazione è obbligatoria a prescindere dall’importo, se per l’operazione sottostante è previsto l’obbligo di emissione della fattura; diversamente, essa risulta obbligatoria solo se l’importo è almeno pari a 3.600 euro al lordo dell’IVA.
Il Provvedimento del 2 agosto 2013 aveva poi modificato tale principio, prevedendo che di fatto la linea di discrimine non deve individuarsi nell’obbligo di emissione della fattura, bensì nel fatto che la fattura sia stata materialmente emessa: quindi, il limite di 3.600 euro non opera nel momento in cui per l’operazione che poteva essere certificata mediante scontrino o ricevuta è stata emessa la fattura o su base volontaria, o su richiesta del cliente.
Era poi stato previsto, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, che i commercianti al minuto e i soggetti equiparati (art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72) potessero comunque non segnalare nello spesometro le operazioni, documentate da fattura, di importo inferiore a 3.600 euro.
Come già riportato, il Provvedimento correttivo del 31 marzo 2015 non fa altro che prorogare tale regime derogatorio anche per il 2014. Va in ogni caso segnalato che, mentre per il 2012 e per il 2013 l’esonero valeva se l’operazione fatturata era inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA, per il 2014 è previsto che esso valga se l’operazione è inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA; ciò significa che, se ad esempio l’aliquota IVA dell’operazione è pari al 22%, compete l’esonero se il corrispettivo complessivo è pari a 3.611,20 euro, importo ottenuto applicando all’imponibile di 2.960 euro l’aliquota del 22% (l’esonero non sarebbe, invece, stato possibile nel 2012 e nel 2013, in quanto il corrispettivo complessivo eccedeva la soglia di 3.600 euro).
Dovrebbe, ad ogni modo, trattarsi di un dato atto a salvaguardare le situazioni particolari come quella esemplificata, che però non sposta in modo sostanziale i termini della questione rispetto a quanto visto nelle annualità precedenti.
Va da ultimo segnalato che, sotto il profilo formale, l’esclusione per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro al netto dell’IVA pare incondizionata (così come lo era quella disposta in via transitoria dal Provvedimento del 2 agosto 2013 per il biennio 2012-2013); diversamente, nelle istruzioni al modello polivalente viene indicato (proprio con riferimento alla “vecchia” deroga) che essa può operare solo se le fatture emesse facoltativamente vengono annotate nel registro dei corrispettivi. Come detto, vista la formulazione del nuovo Provvedimento dovrebbe trattarsi di un dubbio superato, sicché per ciascuna fattura emessa anche in assenza di un obbligo di legge varrebbe l’esonero, se l’importo rientra nel limite.
Per le Amministrazioni pubbliche esclusione tout court
Venendo al caso delle Amministrazioni pubbliche e delle Amministrazioni autonome, l’esclusione è totale, anche in questo caso replicando il regime generalizzato di esonero già previsto per il biennio 2012-2103 (ma probabilmente estendendolo, in quanto i soggetti coinvolti sono tutte le Amministrazioni previste dall’art. 1 comma 2 della L. n. 196/2009); senza la norma in esame, invece, tali soggetti avrebbero dovuto comunicare tutte le operazioni non documentate da fattura elettronica.
Anche in questa situazione, le motivazioni del Provvedimento del 31 marzo 2015 rilevano che si tratta di una soluzione che prende atto delle difficoltà dello specifico settore, legate all’introduzione dello split payment e alla conseguente necessità, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di adeguare le procedure informatiche, i sistemi contabili e le procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per il versamento all’Erario dell’IVA dovuta per le operazioni che ricadono sotto tale regime. 
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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