Spesometro, per i dettaglianti serve subito la deroga anche per il 2015

Per le fatture emesse dall’anno in corso, a prescindere dall’importo, i soggetti interessati dovranno ancora caricare le anagrafiche
Il condivisibile sfogo del collega pubblicato ieri su Eutekne.info (si veda “Sullo spesometro, ancora una volta si colpisce chi rispetta le scadenze”) pone in luce un problema molto avvertito dagli operatori che gestiscono i dettaglianti e gli operatori turistici. Il provvedimento del 31 marzo scorso ha escluso dall’obbligo di inserire nello spesometro le fatture emesse nel 2014 di importo inferiore al tetto ivi indicato i commercianti al minuto ed equiparati (art. 22 DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/72).
Il comunicato stampa del 31 marzo indica che tale semplificazione “tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore” e si pone “in continuità con quanto stabilito per gli anni 2012 e 2013”. Orbene, una deroga di tale portata, affinché possa essere efficace e quindi apprezzata dai destinatari, deve essere ufficializzata per tempo, con largo anticipo, in modo da evitare che i soggetti che ne potranno beneficiare non dedichino inutilmente tempo ed energia per un adempimento che non verrà più richiesto loro; diversamente, non solo è inutile ma risulta addirittura indigesta perché chi è stato diligente prova la sgradevole sensazione di esserlo stato inutilmente.
Preso atto che il provv. del 2 agosto 2013 (§ 3.3), prevedeva espressamente che i predetti soggetti potessero non includere le fatture emesse di importo inferiore a 3.600 euro “con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013”, i dettaglianti e gli operatori turistici (e chi li assiste) dal gennaio 2014, consapevoli che dallo spesometro 2015 in avanti avrebbero dovuto includere anche le fatture “sotto soglia”, si sono organizzati ed hanno caricato le anagrafiche dei loro clienti (a volte numerosissime, come nel caso dei negozi di ottica e dei ristoratori), dedicando un’enormità di tempo.
Per questa ragione, sono certamente un numero esiguo i soggetti che soltanto ora si stanno accingendo al caricamento di tali anagrafiche per poter inviare lo spesometro relativo al 2014 il prossimo 10 o 20 aprile.
Il provvedimento del 31 marzo 2015 stabilisce (§ 1.2) che tale esclusione opera “per l’anno 2014”. La disposizione, quindi, inequivocabilmente stabilisce che soltanto per “questo” spesometro vale l’esclusione delle fatture sotto soglia, per cui per le fatture emesse dal 2015 (a prescindere dall’importo) i soggetti interessati dovranno ancora caricare le anagrafiche, dedicando tempo ed energie, come hanno fatto per il 2014, al fine di includerle l’anno prossimo nello spesometro.
Se, però, davvero l’Agenzia vuol dimostrare che “tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore”, deve intervenire subito con un ulteriore provvedimento per disporre che tale deroga vale almeno anche per il 2015, per evitare che anche l’anno prossimo ci si possa trovare in questa incresciosa situazione. Infatti, se la deroga per il 2015 venisse formalizzata fin d’ora (o, meglio ancora, venisse resa permanente), gli operatori avrebbero davvero di che gioire e – per una volta – si sentirebbero ascoltati dall’Agenzia delle Entrate che, concretamente, darebbe attuazione pratica al principio di collaborazione sancito dall’art. 10 dello Statuto del contribuente.
Peraltro, ancorché i dettaglianti e gli operatori turistici siano “esclusi dalla comunicazione” delle predette fatture sotto soglia, operativamente, chi ha già caricato le anagrafiche dei propri clienti potrebbe avere dei problemi ad eliminare tali fatture dallo spesometro in corso di spedizione, per cui potrebbe optare per includerle nonostante la deroga.
In tale ultimo caso, certamente non sarà applicabile alcuna sanzione.
Altra questione attiene all’esatto perimetro applicativo della deroga perché il dato testuale del nuovo provvedimento è ben diverso da quello del 2013.
Il provvedimento prot. 2013/94908 prevedeva la deroga per le fatture “di importo unitario pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA”, mentre attualmente il provvedimento prot. 44922/2015 riferisce la deroga alle fatture “di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA” (quindi, fa riferimento al solo imponibile; sull’argomento si veda anche “Sulla deroga per i dettaglianti allo spesometro l’Agenzia «supera» la legge” di oggi).
Poiché l’attuale disposizione derogatoria non è un semplice “copia-incolla” della precedente, la casistica delle fatture interessate dall’esclusione è inevitabilmente diversa rispetto agli anni 2012 e 2013. Infatti, con riferimento alle fatture emesse nel 2014, occorre prestare attenzione al solo imponibile, a prescindere dall’IVA addebitata, per cui potrebbero essere escluse anche fatture il cui totale IVA inclusa superi il tetto di 3.600 euro (2.999,99 + IVA al 22% = 3.659,99 euro). Da questo punto di vista, seppur involontariamente, il comunicato stampa del 31 marzo potrebbe trarre in inganno, perché certamente l’idea era quella di porsi “in continuità” con la deroga precedente, ma la formalizzazione del provvedimento è stata diversa e gli operatori con quella si devono confrontare.
Fonte: Eutekne autore Guido BERARDO

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