Spesometro «variabile» per le operazioni con l’estero

Sono escluse importazioni, esportazioni ed operazioni intracomunitarie
A pochi giorni dal termine per effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA del 2014 (cosiddetto “spesometro”) – previsto per il 10 aprile 2015 per i soggetti con liquidazioni IVA mensili e per il 20 aprile 2015 per gli altri soggetti – di particolare complessità resta la compilazione del modello polivalente per le operazioni con l’estero.
In primo luogo, si ricorda che l’adempimento riguarda anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché i soggetti non residenti identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale.
Il provv. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 n. 94908, nel dare attuazione all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010, ha previsto, tra l’altro, l’esclusione dall’adempimento per:
- le importazioni;
- le esportazioni ex art. 8 comma 1 lett. a) e b) del DPR 633/72;
- le operazioni intracomunitarie.
Sono, invece, soggette all’obbligo di comunicazione le forniture all’esportatore abituale, anche tramite commissionari, di cui alla lettera c) dell’art. 8 comma 1 del DPR 633/72.
Per quanto riguarda le operazioni intra-Ue, risultano fuori dallo “spesometro” gli acquisti intracomunitari e le cessioni intracomunitarie di cui al DL 331/93. Per quest’ultima fattispecie, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 30 maggio 2011 n. 24, ha chiarito che sono soggette all’obbligo di comunicazione le cosiddette “triangolazioni comunitarie” ex art. 58 del DL 331/93, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate alle esportazioni ai soli fini del regime di non imponibilità IVA.
Per quanto concerne, invece, le prestazioni di servizi intra-Ue, esulano dalle comunicazioni dello “spesometro” le prestazioni “generiche” rese o ricevute di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, in quanto già rilevate nell’ambito dei modelli INTRASTAT.
Qualche dubbio si pone per le prestazioni di servizi non soggette a comunicazione INTRASTAT, tra cui, in particolare, i servizi di cui agli artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72.
Secondo quanto indicato dalle istruzioni alla compilazione del modello polivalente, nonché dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2013, gli acquisti di servizi non “generici” sono inclusi nel quadro SE, se documentati da fattura.
L’Agenzia, nelle menzionate risposte, ha affermato che nel quadro SE “vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi INTRASTAT”. Tanto dovrebbe valere per le operazioni attive per le quali è stata emessa la fattura.
Per le prestazioni di servizi che, invece, non hanno rilevanza territoriale in Italia ai fini IVA, comunque soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72, non è chiarita l’inclusione o meno nello “spesometro”.
Stando al tenore letterale dell’art. 21 del DL 78/2010, istitutivo dell’adempimento, tali operazioni non dovrebbero essere oggetto di comunicazione, in ragione del fatto che essa ha ad oggetto le sole operazioni rilevanti ai fini IVA.
Il fatto che, in virtù del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 n. 94908, costituiscono oggetto della comunicazione i “corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura”, ci sembra da intendersi riferito alle sole operazioni documentate mediante fattura nel novero di quelle rilevanti ai fini IVA in Italia.
Seguendo questa linea interpretativa, risulterebbero escluse dal modello polivalente anche le operazioni ex art. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72 laddove sprovviste del presupposto territoriale dell’imposta in Italia.
Per quanto riguarda le transazioni con operatori economici stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”), invece, la compilazione del modello polivalente è dovuta secondo i criteri di cui all’art. 1 del DL 40/2010, all’interno del quadro BL. Si sottolinea, però, che, a differenza della genericità delle operazioni con soggetti non residenti, per le operazioni che rientrano nell’ambito “black list” non valgono le esclusioni previste per importazioni, esportazioni, cessioni ed acquisti intra-Ue.
Fonte: Eutekne autore Emanuele GRECO

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