Split payment: esclusi i soggetti L. 398/1991 - C.M. 15/E/2015

L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in tema di split payment.
Dopo i chiarimenti forniti con la C.M. 1/E/2015 e 6/E/2015, vengono affrontati altri dubbi applicativi.
Ambito soggettivo - Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, già affrontato nell’apposita C.M. 1/E/2015, è stato chiarito che vi rientrano, a titolo esemplificativo, i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, qualificabili come organi dello Stato, nonché i Consorzi di Bacino imbrifero montani. 
Fatture promiscue - Lo split payment non si applica per gli acquisti effettuati dalla P.A. per i quali la stessa sia tenuta ad assolvere l’imposta con il reverse charge. 
Nel caso in cui i beni e servizi siano destinati dalla PA in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale, per la cui attività l’amministrazione acquirente non riveste quindi la qualifica di soggetto passivo IVA: 
• la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Soggetti esclusi - Tra i soggetti per i quali è esclusa l’applicazione dello split payment vengono ricomprese le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. 
Si tratta ad esempio: 
• del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972; 
• del regime di cui alla Legge n. 398 del 1991; 
• del regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; 
• del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. 
In particolare, i soggetti che si avvalgono del regime speciale L. 398/91, per le attività commerciali svolte, versano il 50% dell’IVA incassata dai clienti. Il restante 50% è a titolo di detrazione forfettaria. 
Nel caso di rapporti con gli enti pubblici tenuti ad applicare lo split payment, l’ente pubblico avrebbe corrisposto a tali soggetti il corrispettivo al netto dell’intera IVA indicata in fattura, cosicché l’associazione non avrebbe potuto esercitare la detrazione forfettaria. 
Con la Circolare in commento, si escludono tali soggetti dall’ambito applicativo dello split payment. 
Note di variazione – Altro importante chiarimento riguarda le note di variazione in diminuzione che si riferiscono a fatture originarie emesse prima dell’entrata in vigore dello “split payment”; in tale caso, si applicheranno le regole ordinarie, sicché il fornitore avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633, l’imposta corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro di cui all’art. 23.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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