Sulla deroga per i dettaglianti allo spesometro l’Agenzia «supera» la legge

Letteralmente, la soglia di 3.000 euro al netto dell’IVA varrebbe anche per gli scontrini, ma ciò contrasta con l’art. 21 del DL 78/2010
In altro articolo pubblicato su Eutekne.info di oggi (si veda “Spesometro, per i dettaglianti serve subito la deroga anche per il 2015”) abbiamo affrontato il tema della deroga introdotta dal Provvedimento del 31 marzo 2015 per i dettaglianti e gli operatori turistici e abbiamo evidenziato che occorre fare attenzione ad individuare l’esatto perimetro applicativo della deroga, perché il dato testuale del nuovo provvedimento è ben diverso da quello del 2013.
In estrema sintesi, abbiamo affermato che, diversamente dal passato, attualmente il Provvedimento prot. 44922/2015 riferisce la deroga alle fatture “di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA” (quindi, fa riferimento al solo imponibile).
A ben vedere, però, almeno apparentemente, il perimetro di questa deroga potrebbe essere ancora più ampio. La norma testualmente recita: “per l’anno 2014, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive (e non, quindi, delle “fatture”, ndr) di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA”.
Quindi, letteralmente, la disposizione non si riferisce alle sole fatture emesse, su base volontaria o su richiesta del cliente, anche se è evidente che è questa l’intenzione del legislatore (segnalata anche dalle motivazioni al provvedimento del 2 agosto 2013, però non replicate nel provvedimento del 31 marzo 2015 ancorché implicitamente richiamate), ma anche ai corrispettivi.
In breve, sul piano letterale, anche la vendita di un bene da 2.999,99 euro + IVA al 22% (totale 3.659,99 euro) a un privato certificata da scontrino fiscale sembrerebbe poter beneficiare dell’esonero.
Si ritiene, tuttavia, che tale soluzione non sia corretta. Infatti, l’art. 21 del DL 78/2010, che è la disposizione originaria che ha introdotto lo spesometro, testualmente recita: “per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto”.
In sintesi, il legislatore ha previsto il tetto di 3.600 euro IVA inclusa per le operazioni certificate da scontrini e ricevute fiscali, per cui il provvedimento attuativo – per la gerarchia delle fonti – non può escludere tali “operazioni attive” per un importo superiore (3.659,99 euro).
Per gli scontrini rimane il limite di 3.600 euro
Quindi, per le “operazioni attive” certificate da scontrini e ricevute fiscali:
- se esse sono di importo fino a 3.599,99 euro IVA inclusa, opera l’esclusione prevista in via generale dall’art. 21 del DL 78/2010;
- se esse hanno importo pari o superiore a 3.600 euro IVA inclusa effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, opera l’esclusione introdotta dal Provvedimento del 2 agosto 2013, § 4.1, lett. e);
- se esse hanno importo pari o superiore a 3.600 euro IVA inclusa e non rientrano nel caso precedente (es. scontrino fiscale di 4.000 euro pagato con assegno bancario), devono essere incluse nello spesometro.
Rimarrebbe un’incongruenza per gli importi da 3.600 euro a 3.659,99 euro (IVA al 22% compresa), per i quali, se il cliente avesse richiesto la fattura, si verserebbe in una situazione di esonero, mentre se l’operazione fosse stata certificata da scontrino essa dovrebbe essere segnalata, incongruenza che alla luce della formulazione delle norme non sembra, però, risolvibile. 
Fonte: Eutekne autori Guido BERARDO e Gianluca ODETTO

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