Credito d’imposta caro petrolio: nuova compilazione F24

Risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015
Con la Risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate rettifica la Risoluzione n. 133/E del 30 aprile 2002, con la quale aveva istituito il codice tributo “6740” per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto. 
A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 61 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, al regolamento recante disciplina all’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto di cui al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propria nota, ha chiesto l’aggiornamento delle modalità di compilazione del codice tributo “6740”. 
A tal fine si forniscono le istruzioni di compilazione del modello F24, ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione del codice tributo citato: 
• nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo luglio-settembre 2015); 
• nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”. L’efficacia operativa del suddetto codice tributo decorre dal quinto giorno successivo alla pubblicazione della presente risoluzione. 
Il credito d’imposta caro petrolio - Fra i crediti da indicare nel quadro RU di Unico, i più diffusi per quel che riguarda i singoli settori di attività sono quelli che riguardano l'ambito dell'autotrasporto. 
Tra le principali voci di costo del viaggio che l’autotrasportatore deve sostenere, vi è il costo del carburante, quindi i relativi e consistenti rincari cui è stato sottoposto. Dal 2000, si riconosce, pertanto, a favore degli esercenti alcune attività di autotrasporto un credito d’imposta in riferimento ai consumi di gasolio, per il recupero di parte dell’accisa pagata su tali consumi frazionati. Dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, art. 1 (L. n. 343 del 2000) si sono succedute una serie di manovre in tal senso da parte del legislatore che ha regolarmente rifinanziato l’agevolazione di che trattasi, rendendola pressoché una misura strutturale di sostegno al settore di autotrasporti. 
Ad oggi, destinatari del beneficio sono: 
• gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; 
• gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; 
• gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 
Il rimborso del credito in questione può aver luogo o con la richiesta di restituzione in denaro ai sensi del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 o, viceversa, tramite compensazione mediante modello F24 (codice tributo 6740). 
Per godere del recupero dell’accisa sul gasolio, i soggetti che ne hanno diritto, devono presentare un’apposita dichiarazione telematica agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, i cui termini sono stati ridefiniti dall’art. 61, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 (come modificato dall’art. 3 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16 nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44). 
Il citato intervento normativo infatti ha stabilito che l’istanza debba riferirsi a periodi trimestrali e non più annuali come avveniva in precedenza (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) e la stessa debba essere presentata all’Agenzia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Inoltre, il periodo entro cui è possibile utilizzare il credito in compensazione in F24 arriva fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto; fermo restando per il contribuente, la possibilità di richiedere il rimborso di eventuali eccedenze non ancora compensare in tale data entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione. Per la determinazione dei litri di gasolio consumati è necessario il riferimento alla fattura di acquisto del prodotto, che di fatto è il documento legittimante la determinazione del quantum di consumi da ammettere all’agevolazione. Non a caso, è proprio la consegna del gasolio il passaggio in cui l’onere dell’accisa viene inglobato nel prezzo di vendita e quindi è in questo momento che si manifesta il presupposto per godere del beneficio di sgravio dal relativo peso economico. Pertanto, nella compilazione dell’istanza specifica all’Agenzia delle Dogane da parte dei soggetti interessati, devono intendersi per litri consumati proprio quelli indicati in fattura. 
Tuttavia, il legislatore fiscale (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 21) ammette che la fattura venga rilasciata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna, per le cessioni di beni supportate da documenti da cui risultino i soggetti contraenti. 
Per cui, in aderenza a tale disciplina, il D.M. 24 giugno 1999, richiamato nell’art.5 del D.P.R. n. 277/2000, ha previsto specifiche disposizioni in materia di fatturazione degli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi. In particolare all’art.1, comma 3, viene ammessa la possibilità di una fatturazione differita sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto dove devono essere riportate, tra l’altro, la data, i dati identificativi dell’acquirente nonché la qualità e quantità del prodotto rifornito e il corrispettivo pagato. Di conseguenza, le bolle di consegna o i documenti equipollenti sopra richiamati finiscono per assurgere alla stessa funzione della fattura in tema di determinazione dei litri consumati al momento di effettuazione della fornitura, essendo comunque desumibile in via immediata dalle indicazioni contenute in tali documenti. Gli importi del beneficio sono trimestralmente resi noti dall’Agenzia delle Dogane attraverso delle Note. 
Non rileva ai fini IRAP – Il credito d’imposta per il gasolio per autotrazione (c.d. caro petrolio) non rileva ai fini del tributo regionale per espressa previsione normativa (articolo 5, comma 4, del D.L. 452/2001). 
Va indicato nel quadro RU di Unico PF 2015 - COD. CREDITO 23 NEL RIGO RU1 - In UNICO 2015, alla tipologia di credito d’imposta in esame è riservata la Sezione II del quadro RU. 
A partire dal credito d’imposta riferito ai consumi effettuati dal 2012, per questa tipologia di agevolazione fiscale non si applica il limite previsto dal legislatore per l’utilizzo dei crediti indicati in dichiarazione. 
Ad esempio, una società di autotrasporti, nel corso del 2013 e del 2014, ha presentato all’Agenzia delle Dogane, regolarmente e nei termini previsti, l’istanza per fruire del rimborso di parte delle accise pagate sul gasolio utilizzato per i viaggi eseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa. Gli importi riconosciuti a credito per il 2014, sulla base dei litri di carburante indicati nelle singole dichiarazioni, sono i seguenti: 
IV TRIMESTRE 2013 – 2.000 euro;
I TRIMESTRE 2014 – 3.000 euro;
II TRIMESTRE 2014 – 2.500 euro;
III TRIMESTRE 2014 – 6.000 euro.
Dell’importo totale del credito d’imposta per il 2014 di € 13.500,00, ne è stata utilizzata in compensazione nell’anno solo una parte, pari ad € 7.500,00, oltre alla quota residua dell’anno 2013 di € 3.000,00. 
In virtù delle compensazioni effettuate residua un credito di € 6.000,00. 
Per cui, l’operazione in UNICO 2015 sarà la seguente: 
- rigo RU21 3.000 euro; 
- rigo RU 23 13.500 euro; 
- rigo RU 24 col.1 3.000 euro e rigo RU24 colonna 2 7.500 euro; 
- rigo RU28 6.000 euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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