Reverse charge: novità

DECORRENZA
Le disposizioni in commento si applicano a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima del 27 marzo 2015 anche se non in linea con le indicazioni qui riportate.
 1. NUOVO REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE E PRESTAZIONI SU EDIFICI
Le prestazioni soggette al nuovo reverse charge sono quelle comprese nei codici ateco sottoelencati effettuate nei confronti di soggetti passivi iva indipendentemente dal rapporto contrattuale e dall’attività esercitata dal committente.
SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI
Codice ATECO Descrizione attività
81.21.00 Pulizia generale non specializzata di edifici
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici (Sono escluse le pulizie su impianti macchinari)
NON sono soggetti al reverse charge i servizi compresi nei codici:
- 81.29.10 servizi di disinfestazione;
- 43.99.01 pulizia a vapore, ….per pareti esterne di edifici.
DEMOLIZIONE DI EDIFICI
Codice ATECO Descrizione attività
43.11.00 demolizione
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Codice ATECO Descrizione attività
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)
NON sono soggetti al reverse charge i servizi compresi nei codici:
- 43.22.04 installazione di impianti di depurazione per piscine;
- 43.22.04 installazione di impianti di irrigazione per giardini.
 COMPLETAMENTO DI EDIFICI
Codice ATECO Descrizione attività
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di arredi è esclusa)
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”
NON sono soggetti al reverse charge i servizi compresi nei codici:
- 43.91.00 realizzazione di coperture;
- 43.12.00 preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno.
 Rientrano nel nuovo reverse solo le prestazioni effettuate su “edifici”
Il nuovo reverse si applica alle prestazioni effettuate su fabbricati sia abitativi che strumentali anche con riferimento a parti integranti dell’edificio stesso (es: giardini pensili, piscine collocate sui terrazzi, impianti fotovoltaici collocati sui tetti). Rimangono esclusi gli altri immobili come: i terreni, parcheggi, piscine, giardini.
 Aliquote iva applicabili in sede di reverse
Si applicano le aliquote iva che avrebbe applicato il prestatore in base alle ordinarie regole cioè, il committente deve applicare le aliquote proprie previste dalla legge iva per la prestazione effettuata (22%, 10% o 4%).
 Cessioni di beni con posa in opera
Sono escluse dal nuovo reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni sono classificabili come “cessioni di beni” e non come prestazioni. Per tali operazioni la posa in opera assume infatti una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. La qualificazione dell’operazione dipende dalla volontà delle parti.
 Prestazione che è assoggettabile sia al vecchio reverse (subappalti in edilizia) sia al nuovo reverse
Quando una prestazione rientra sia nel vecchio reverse che in quello nuovo, prevale il nuovo reverse. Per esempio: la prestazione in subappalto relativa all’intonacatura di un edificio, nei confronti di una impresa di costruzioni, che rientra anche tra le operazioni soggette al vecchio reverse charge (lett. a, art. 17, comma 6, DPR 633/72), dal 2015 deve essere fatturata con il nuovo reverse (lettera a-ter, art. 17, comma 6, DPR 633/72).
 Unico contratto comprensivo di più prestazioni di cui in parte soggette al reverse e in parte no
Quando sulla base di un unico contratto si effettua una opera che si compone di più prestazioni tra le quali alcune soggette a reverse e altre no, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni distinguendo le singole prestazioni soggette al reverse da quelle non soggette. TUTTAVIA quando la suddivisione risulta difficilmente applicabile è consentito di NON scomporre il corrispettivo e applicare l’iva con le modalità ordinarie. È il caso ad esempio di un contratto che ha per oggetto la ristrutturazione di un fabbricato che comprende l’installazione di impianti e la realizzazione del tetto o altre prestazioni non soggette a reverse.
 Prestazioni soggette al nuovo reverse eseguite nel 2014 ma fatturate nel 2015
Se la prestazione è stata materialmente eseguita nel 2014 ma la fattura è emessa nel 2015, si applica il nuovo reverse charge.
 Prestazioni nei confronti di CONDOMINI
Normalmente i condomini non sono soggetti passivi iva quindi le prestazioni effettuate nei loro confronti non sono soggette al nuovo reverse charge.
 Beni significativi
Nulla è precisato su come trattare i beni significativi in relazione ad operazioni da assoggettare a reverse charge. Qualora non sia individuabile sulla fattura emessa dal prestatore il valore del bene significativo, si ritiene che si possa applicare l’aliquota agevolata sull’intero corrispettivo senza tenere conto del valore del bene significativo.
 Territorialità
Il nuovo reverse charge si applica se le prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia. Per le prestazioni relative a beni immobili ad esempio il reverse charge non si applica se l’immobile è situato in territorio estero.
 Reverse charge verso soggetti che non possono detrarre l’iva o con percentuale di pro-rata
Per i committenti soggetti passivi che hanno una limitazione della detrazione iva (per esempio perché effettuano attività esenti) il meccanismo del reverse charge non è neutro perché l’iva annotata nelle vendite deve essere versata senza poter essere compensata con la detrazione di quella annotata negli acquisti che è limitata o impedita.
 Reverse charge e plafond
Il reverse charge prevale sulla dichiarazione d’intento. La dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore abituale non rileva per le prestazioni soggette al reverse charge che saranno sempre fatturate senza iva ai sensi del comma 6 dell’art. 17 del 633/72.
L’esportatore abituale che riceve la fattura con applicazione del reverse charge, la deve integrare con l’imposta senza potersi avvalere del beneficio della sospensione d’imposta.
 Soggetti in regime forfettario
I soggetti in regime forfettario non applicano il reverse charge alle prestazioni rese e continuano ad emettere le fatture senza iva in applicazione del proprio regime forfettario (Operazione soggetta al regime fiscale forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190).
Invece, per le prestazioni ricevute, devono operare il reverse charge versando la relativa imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione.
 Consorzi e consorziati
Le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono lo stesso trattamento iva di quelle rese dal consorzio al committente terzo. Quindi, se alla base del rapporto consorzio/consorziato esiste un rapporto di mandato senza rappresentanza,
- Se il committente terzo è un soggetto passivo, il consorzio fattura al committente terzo in reverse charge e il consorziato fattura al consorzio in reverse charge;
- Se il committente terzo è un soggetto privato, il consorzio fattura al committente terzo con iva e il consorziato fattura al consorzio con iva.
 Contribuenti in regime iva di cassa
Alle prestazioni soggette al reverse charge non si applica l’iva di cassa.
- Alle prestazioni soggette al reverse charge già fatturate nel 2014 ma non ancora incassate, si continua ad applicare il regime iva di cassa;
- Alle prestazioni soggette al reverse charge che saranno fatturate dal 2015, si applica il reverse charge e non il regime iva di cassa.
 Enti non commerciali che acquistano servizi promiscui
Sono soggette al reverse le prestazioni rese ad enti non commerciali imputabili all’attività commerciale mentre rimangono soggette ad iva le prestazioni imputabili all’attività istituzionale. Occorrerà individuare la quota assoggettabile al reverse sulla base di criteri oggettivi individuabili per esempio dagli accordi contrattuali o dalla dimensione dei locali ecc.
 Soggetti esclusi dall’applicazione del reverse
L’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono esonerati dagli adempimenti iva. A titolo esemplificativo non sono soggette a reverse charge le prestazioni rese verso i seguenti soggetti:
- Imprenditori agricoli esonerati (con V.A. non superiore a 7.000 euro)
- Associazioni sportive e in genere le associazioni senza scopo di lucro che applicano il regime di cui alla legge 398/91
- Esercenti attività di intrattenimento che applicano le disposizioni di cui all’art. 74, comma 6 del DPR 633/72
- I soggetti che effettuano attività di spettacoli viaggianti, o altre attività di cui alla tabella C del DPR 633/72, con volume d’affari anno precedente non superiore a 25.822,84 euro (art. 74-quater del DPR 633/72).
 Rapporto tra split payment e reverse charge
Il reverse charge si applica quando l’ente pubblico acquista i servizi in qualità di soggetto passivo iva.
Quando si applica il reverse charge non si applica lo split payment .
 CASISITICHE AFFRONTATE
Descrizione Nuovo reverse charge
Manutenzione giardino No
Installazione impianti irrigazione giardini No
spurgo pozzi neri No
Antennista Si
Immobile sito su territorio estero No
Impianti telefonici Si
Manutenzione caldaia Si
Installazione caldaia (se si configura come prestazione e non come cessione con posa in opera) si
Manutenzione impianti su celle frigorifere No
Servizi di disinfestazione No
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione Si
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici No
 2. REVERSE CHARGE NELL’AMBITO DEL SETTORE ENERGETICO
Fino al 31 dicembre 2018 il reverse charge si applica anche alle cessioni di:
  • quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della direttiva 2003/87/CE
  • altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (certificati verdi e certificati bianchi)
  • gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore (esempio: GSE)
Sono escluse:
- Le cessioni di gas ed energia nei confronti del consumatore finale
- Le cessioni di GPL
 3. REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI PALLETS RECUPERATI
Sono soggette al reverse charge le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli successivi al primo. Di fatto ci rientrano tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. 
Fonte: www.cnaparma.i

Commenti