Reverse charge: novità
DECORRENZA
Le prestazioni soggette al nuovo reverse charge sono quelle comprese nei codici ateco sottoelencati effettuate nei confronti di soggetti passivi iva indipendentemente dal rapporto contrattuale e dall’attività esercitata dal committente.
SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI
NON sono soggetti al reverse charge i servizi compresi nei codici:
- 81.29.10 servizi di disinfestazione;
- 43.99.01 pulizia a vapore, ….per pareti esterne di edifici.
DEMOLIZIONE DI EDIFICI
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
NON sono soggetti al reverse charge i servizi compresi nei codici:
Le disposizioni in commento si applicano a
partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Sono fatti salvi i
comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima del 27 marzo 2015 anche
se non in linea con le indicazioni qui riportate.
1. NUOVO REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE E PRESTAZIONI SU
EDIFICI Le prestazioni soggette al nuovo reverse charge sono quelle comprese nei codici ateco sottoelencati effettuate nei confronti di soggetti passivi iva indipendentemente dal rapporto contrattuale e dall’attività esercitata dal committente.
SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI
Codice ATECO | Descrizione attività |
81.21.00 | Pulizia generale non specializzata di edifici |
81.22.02 | Altre attività di pulizia specializzata di edifici (Sono escluse le pulizie su impianti macchinari) |
- 81.29.10 servizi di disinfestazione;
- 43.99.01 pulizia a vapore, ….per pareti esterne di edifici.
DEMOLIZIONE DI EDIFICI
Codice ATECO | Descrizione attività |
43.11.00 | demolizione |
Codice ATECO | Descrizione attività |
43.21.01 | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.02 | Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22.01 | Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione |
43.22.02 | Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22.03 | Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) |
43.29.01 | Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili |
43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni |
43.29.09 | Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici) |
- 43.22.04 installazione di impianti di
depurazione per piscine;
- 43.22.04 installazione di impianti di
irrigazione per giardini.
COMPLETAMENTO DI EDIFICI
Codice ATECO | Descrizione attività |
43.31.00 | Intonacatura e stuccatura |
43.32.01 | Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate |
43.32.02 | Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di arredi è esclusa) |
43.33.00 | Rivestimento di pavimenti e di muri |
43.34.00 | Tinteggiatura e posa in opera di vetri |
43.39.01 | Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) |
43.39.09 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici” |
NON sono soggetti al reverse charge i servizi
compresi nei codici:
- 43.91.00 realizzazione di coperture;
- 43.12.00 preparazione del cantiere edile e
sistemazione del terreno.
Rientrano nel nuovo reverse solo le
prestazioni effettuate su “edifici”
Il nuovo reverse si applica alle prestazioni effettuate
su fabbricati sia abitativi che strumentali anche con riferimento a parti
integranti dell’edificio stesso (es: giardini pensili, piscine collocate sui
terrazzi, impianti fotovoltaici collocati sui tetti). Rimangono esclusi
gli altri immobili come: i terreni, parcheggi, piscine, giardini.
Aliquote iva applicabili in sede di
reverse
Si applicano le aliquote iva che avrebbe
applicato il prestatore in base alle ordinarie regole cioè, il committente deve
applicare le aliquote proprie previste dalla legge iva per la prestazione
effettuata (22%, 10% o 4%).
Cessioni di beni con posa in opera
Sono escluse dal nuovo reverse charge le
forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni sono
classificabili come “cessioni di beni” e non come prestazioni. Per tali
operazioni la posa in opera assume infatti una funzione accessoria rispetto
alla cessione del bene. La qualificazione dell’operazione dipende dalla volontà
delle parti.
Prestazione che è assoggettabile
sia al vecchio reverse (subappalti in edilizia) sia al nuovo reverse
Quando una prestazione rientra sia nel vecchio
reverse che in quello nuovo, prevale il nuovo reverse. Per esempio: la
prestazione in subappalto relativa all’intonacatura di un edificio, nei
confronti di una impresa di costruzioni, che rientra anche tra le operazioni
soggette al vecchio reverse charge (lett. a, art. 17, comma 6, DPR 633/72), dal
2015 deve essere fatturata con il nuovo reverse (lettera a-ter, art. 17, comma
6, DPR 633/72).
Unico contratto comprensivo di più
prestazioni di cui in parte soggette al reverse e in parte no
Quando sulla base di un unico contratto si
effettua una opera che si compone di più prestazioni tra le quali alcune
soggette a reverse e altre no, si deve procedere alla scomposizione delle
operazioni distinguendo le singole prestazioni soggette al reverse da quelle
non soggette. TUTTAVIA quando la suddivisione risulta difficilmente applicabile
è consentito di NON scomporre il corrispettivo e applicare l’iva con le
modalità ordinarie. È il caso ad esempio di un contratto che ha per oggetto la
ristrutturazione di un fabbricato che comprende l’installazione di impianti e
la realizzazione del tetto o altre prestazioni non soggette a reverse.
Prestazioni soggette al nuovo
reverse eseguite nel 2014 ma fatturate nel 2015
Se la prestazione è stata materialmente eseguita
nel 2014 ma la fattura è emessa nel 2015, si applica il nuovo reverse charge.
Prestazioni nei confronti di
CONDOMINI
Normalmente i condomini non sono soggetti passivi
iva quindi le prestazioni effettuate nei loro confronti non sono soggette al
nuovo reverse charge.
Beni significativi
Nulla è precisato su come trattare i beni
significativi in relazione ad operazioni da assoggettare a reverse charge.
Qualora non sia individuabile sulla fattura emessa dal prestatore il valore del
bene significativo, si ritiene che si possa applicare l’aliquota agevolata
sull’intero corrispettivo senza tenere conto del valore del bene significativo.
Territorialità
Il nuovo reverse charge si applica se le prestazioni
sono territorialmente rilevanti in Italia. Per le prestazioni relative a beni
immobili ad esempio il reverse charge non si applica se l’immobile è situato in
territorio estero.
Reverse charge verso soggetti che
non possono detrarre l’iva o con percentuale di pro-rata
Per i committenti soggetti passivi che hanno una
limitazione della detrazione iva (per esempio perché effettuano attività
esenti) il meccanismo del reverse charge non è neutro perché l’iva annotata
nelle vendite deve essere versata senza poter essere compensata con la
detrazione di quella annotata negli acquisti che è limitata o impedita.
Reverse charge e plafond
Il reverse charge prevale sulla dichiarazione
d’intento. La dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore abituale non rileva
per le prestazioni soggette al reverse charge che saranno sempre fatturate
senza iva ai sensi del comma 6 dell’art. 17 del 633/72.
L’esportatore abituale che riceve la fattura con
applicazione del reverse charge, la deve integrare con l’imposta senza potersi
avvalere del beneficio della sospensione d’imposta.
Soggetti in regime forfettario
I soggetti in regime forfettario non applicano il
reverse charge alle prestazioni rese e continuano ad emettere le fatture senza
iva in applicazione del proprio regime forfettario (Operazione soggetta al
regime fiscale forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 23
dicembre 2014, n. 190).
Invece, per le prestazioni ricevute, devono
operare il reverse charge versando la relativa imposta entro il 16 del mese
successivo a quello di effettuazione.
Consorzi e consorziati
Le prestazioni rese dai consorziati al consorzio
assumono lo stesso trattamento iva di quelle rese dal consorzio al committente
terzo. Quindi, se alla base del rapporto consorzio/consorziato esiste un
rapporto di mandato senza rappresentanza,
- Se il committente terzo è un soggetto passivo,
il consorzio fattura al committente terzo in reverse charge e il consorziato
fattura al consorzio in reverse charge;
- Se il committente terzo è un soggetto privato,
il consorzio fattura al committente terzo con iva e il consorziato fattura al
consorzio con iva.
Contribuenti in regime iva di cassa
Alle prestazioni soggette al reverse charge non
si applica l’iva di cassa.
- Alle prestazioni soggette al reverse charge già
fatturate nel 2014 ma non ancora incassate, si continua ad applicare
il regime iva di cassa;
- Alle prestazioni soggette al reverse charge che
saranno fatturate dal 2015, si applica il reverse charge e non
il regime iva di cassa.
Enti non commerciali che acquistano
servizi promiscui
Sono soggette al reverse le prestazioni rese ad
enti non commerciali imputabili all’attività commerciale mentre rimangono
soggette ad iva le prestazioni imputabili all’attività istituzionale. Occorrerà
individuare la quota assoggettabile al reverse sulla base di criteri oggettivi
individuabili per esempio dagli accordi contrattuali o dalla dimensione dei
locali ecc.
Soggetti esclusi dall’applicazione
del reverse
L’inversione contabile non si applica alle prestazioni
rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali,
sono esonerati dagli adempimenti iva. A titolo esemplificativo non sono
soggette a reverse charge le prestazioni rese verso i seguenti soggetti:
- Imprenditori agricoli esonerati (con V.A. non
superiore a 7.000 euro)
- Associazioni sportive e in genere le
associazioni senza scopo di lucro che applicano il regime di cui alla legge
398/91
- Esercenti attività di intrattenimento che
applicano le disposizioni di cui all’art. 74, comma 6 del DPR 633/72
- I soggetti che effettuano attività di
spettacoli viaggianti, o altre attività di cui alla tabella C del DPR 633/72,
con volume d’affari anno precedente non superiore a 25.822,84 euro (art.
74-quater del DPR 633/72).
Rapporto tra split payment e
reverse charge
Il reverse charge si applica quando l’ente
pubblico acquista i servizi in qualità di soggetto passivo iva.
Quando si applica il reverse charge non si
applica lo split payment .
CASISITICHE AFFRONTATE
Descrizione | Nuovo reverse charge |
Manutenzione giardino | No |
Installazione impianti irrigazione giardini | No |
spurgo pozzi neri | No |
Antennista | Si |
Immobile sito su territorio estero | No |
Impianti telefonici | Si |
Manutenzione caldaia | Si |
Installazione caldaia (se si configura come prestazione e non come cessione con posa in opera) | si |
Manutenzione impianti su celle frigorifere | No |
Servizi di disinfestazione | No |
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione | Si |
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici | No |
2. REVERSE CHARGE NELL’AMBITO DEL
SETTORE ENERGETICO
Fino al 31 dicembre 2018 il
reverse charge si applica anche alle cessioni di:
- quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della direttiva 2003/87/CE
- altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (certificati verdi e certificati bianchi)
- gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore (esempio: GSE)
Sono escluse:
- Le cessioni di gas ed energia nei confronti del
consumatore finale
- Le cessioni di GPL
3. REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI
PALLETS RECUPERATI
Sono soggette al reverse charge le cessioni di
bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli successivi al primo. Di fatto ci
rientrano tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del
pallet nuovo.
Fonte: www.cnaparma.i
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