Dipendenti e amministratori, niente Iva se detratta al 40%

I costi chilometrici di esercizio riportati dalle tabelle Aci sono il criterio di tassazione del benefit per dipendenti e amministratori.
Il calcolo si fa applicando questi costi per 4.500 chilometri l’anno, a prescindere dalla percorrenza effettiva. L’importo in busta paga, dunque, è fissato forfettariamente senza considerare quale parte della percorrenza è per uso privato e quale parte riguarda l’attività lavorativa.
Benefit dipendenti e cococo 
Il reddito da assoggettare a contributi e ritenute fiscali per l’uso delle autovetture da parte di dipendenti e soggetti titolari di reddito assimilato (tra cui, in particolare, rientrano gli amministratori di società) si quantifica sulla base del 30% di un valore convenzionale, stabilito dall’Aci annualmente, che corrisponde ad una percorrenza di 15.000 chilometri. Di fatto, l’auto si considera fiscalmente destinata all’uso privato per 4.500 chilometri all’anno (il 30% di 15.000). 
L’importo tassabile - a parte il caso dei rimborsi da parte dell’interessato all’azienda (si veda più avanti) è quello forfettario previsto dalla tabella Aci, anche se il dipendente utilizza il veicolo personalmente per un numero di chilometri superiore oppure inferiore a quello di legge. Il benefit Aci sarà applicabile, ad esempio, ad un dipendente che, con l’auto aziendale, percorre 25.000 chilometri annui, di cui 20.000 per uso privato e 5.000 per l’attività lavorativa. 
Se il mezzo è assegnato solo per finalità personali, il reddito in natura dovrà misurarsi, non in base ai descritti valori convenzionali, ma applicando la regola del valore normale (articolo 9 del Tuir).
Somme rimborsate 
Se il dipendente o l’amministratore versa all’impresa una somma per l’uso dell’auto (anche mediante trattenuta), il relativo importo (Iva compresa) si dedurrà dal valore fiscale. Se queste somme sono pari o superiori all’ammontare fiscale, nessun obbligo di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta sorge per il datore di lavoro. 
L’assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit dovrà avvenire nel periodo di paga e dunque in genere mensilmente per i dipendenti; per la determinazione del momento impositivo degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi, si farà invece riferimento al sistema periodico di pagamento previsto dalle delibere, dai contratti o dagli accordi intercorsi. Si tratterà pertanto di aggiungere alla retribuzione in denaro del mese, o al compenso pagato all’amministratore con riferimento al diverso periodo di paga (ad esempio bimestre, trimestre, o, al limite, annualità) un importo pari a un dodicesimo (ovvero alla quota corrispondente al periodo di paga prescelto) di quanto risultante dalla citata tabella Aci, dedotto, come detto, l'importo eventualmente pagato dal dipendente. 
Ricadute Iva 
L’assegnazione in uso (anche extraziendale) di auto a dipendenti o amministratori presenta aspetti rilevanti anche in materia di Iva. L’articolo 3 del Dpr 633/1972 prevede che costituiscono operazioni imponibili (da fatturare con Iva) le prestazioni (superiori a euro 25,82 euro) di locazione, affitto, noleggio e simili effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, sempreché l’Iva a monte sia stata detratta. L’imponibile Iva di tali prestazioni è costituito dalle spese sostenute per l’esecuzione dei servizi medesimi. In deroga alla regola generale, per le autovetture date in uso gratuito a soci o dipendenti o amministratori, il sesto comma dell’articolo 3 stabilisce che non scatta l’imponibilità Iva dell’assegnazione gratuita nel caso in cui la società abbia detratto l’Iva in misura pari al 40%. Se la società addebita al dipendente o amministratore un corrispettivo, questo non dovrà essere inferiore al valore normale del servizio (articolo 13, terzo comma, lettera d, Dpr 633/1972).
Per le auto concesse in uso a dipendenti, il valore normale, attualmente pari al benefit Aci, sarà determinato da un apposito Dm, ad oggi non emanato. La fatturazione del corrispettivo (pari al valore normale) al dipendente consente all'impresa di detrarre integralmente l’Iva (risoluzione 6/2008/Dpf). 
Fonte: il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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