In edilizia ora vale il codice attività

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sarebbe esclusa dal reverse charge, ma invece vi è soggetta, perché questi interventi rientrano quasi sempre nella fattispecie del «completamento degli edifici», compresa nell’inversione contabile ai fini dell’Iva.
Spiace che il legislatore (con i commi 629-631 della legge di stabilità) e soprattutto l’agenzia delle Entrate (con la circolare 14/E/2015) abbiano abbandonato la classificazione dei lavori in edilizia, alla quale erano abituati gli operatori del settore, disorientandoli. In ogni caso, alla luce delle indicazioni dell’Agenzia abbiamo due punti fermi:
la costruzione e ristrutturazione degli edifici è soggetta a reverse charge solo per le prestazioni fornite dai subappaltatori in poi come stabilito dalla lettera a), comma 6, dell’articolo 17 del Dpr 633/72. Per prassi ormai consolidata rientrano in questa fattispecie gli interventi di restauro e risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di ristrutturazione urbanistica (lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001); 
l’installazione di impianti relativi a edifici è soggetta a reverse charge in qualsiasi caso purché le relative prestazioni siano fornite nei confronti di soggetti passivi Iva e sono comprese anche la manutenzione e riparazione (si veda l’articolo a sinistra). 
Si pone quindi il problema di stabilire se siano soggetti all’inversione contabile gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lettere a) e b) del Testo unico dell’edilizia) riguardanti esclusivamente opere edili. In pratica si tratta degli interventi svolti dalle imprese edili di normale manutenzione degli edifici definiti dalla normativa in materia, quali la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici, o quelle definite di manutenzione straordinaria che riguardano le modifiche anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e la destinazione d’uso. Ma la classificazione degli interventi di manutenzione, al fine di stabilire l’applicazione del reverse charge già al primo livello della prestazione, richiede una seconda analisi e cioè se tale prestazione possa rientrare nel «completamento degli edifici». 
La circolare 14/E/2015, assumendo quale criterio “indelebile” quello dei codici di attività, precisa che l’inversione contabile ai fini dell’Iva si applica per le prestazioni di intonacatura e stuccatura, posa in opera di casseforti, forzieri e porte blindate, posa in opera di infissi, arredi (murati), controsoffitti, pareti mobili e simili, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, attività non specializzate di lavori edili ed altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.Tutti questi interventi di completamento degli edifici - che rientrano tutti anche nel concetto di manutenzione ordinaria e straordinaria - rientrano quindi nel reverse charge. 
Se tuttavia vi fosse un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che possa essere escluso delle ipotesi di completamento degli edifici non sarebbe soggetto a r everse charge se non, eventualmente, al livello del subappaltatore.
Proprio mutuando dai codici di attività rileviamo che il codice 43.91.00 «realizzazione di coperture» non è riportato nella circolare 14/E/2015; il rifacimento della copertura di un edificio è un intervento di manutenzione straordinaria che a questo punto è escluso dal regime della inversione contabile. Veramente un rebus generato dalla non condivisibile interpretazione dell’Agenzia secondo cui per stabilire cosa significa completamento di un edificio si deve ricorrere ai codici di attività.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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