Professionisti al test dei compensi

Gli anticipi per vitto e alloggio rilevano per il 2014 - Possibile esclusione per il fondo spese
Determinare correttamente il reddito percepito nell’attività professionale è uno step fondamentale, sul quale si annidano però alcune insidie. Potenziali errori che potrebbero riflettersi sul calcolo dell’Irpef e dell’Irap da versare entro il 16 giugno, oltre che - in prospettiva - nella compilazione di Unico, in cui il reddito dovrà essere indicato all’interno del quadro RE. 
Gli importi percepiti 
Una delle voci principali che incide sul reddito (professionale) è costituita dai compensi percepiti nell’anno. L’ammontare deve essere determinato con riguardo agli incassi del periodo di imposta. 
In linea di principio, per i compensi assoggettati a ritenuta d’acconto, quindi corrisposti dai sostituti di imposta (società, altri professionisti, e così via), si può riscontrare la coincidenza dell’ammontare risultante dalla contabilità con l’importo indicato nella certificazione unica 2015. La non coincidenza degli importi potrebbe essere dovuta all’applicazione di criteri diversi per quantificare i compensi relativi (percepiti) nel periodo di imposta. 
Una prima verifica da effettuare, perciò, riguarda la data di incasso del corrispettivo. In alcuni casi la non coincidenza dell’importo può essere dovuta agli incassi/pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o assegno.
Il compenso si considererà incassato nel periodo di imposta in cui la somma è materialmente disponibile sul conto corrente bancario. Questo momento deve essere individuato con riferimento alla data dell’operazione e non a quella di valuta: la prima è quella in cui la somma di denaro è materialmente disponibile sul conto corrente, la seconda rileva invece solo per il computo degli interessi bancari. Se un cliente del professionista che ha ritardato il pagamento della fattura, avesse effettuato il 2 gennaio 2015 un bonifico con valuta 31 dicembre del 2014, l’importo non potrà considerarsi incassato nel 2014, ma nell’anno successivo.
Il compenso dovrà essere dichiarato nel periodo d’imposta 2015 (modello Unico 2016), cioè nell’anno in cui il professionista ha la materiale disponibilità della somma sul conto corrente.
Gli anticipi del committente 
In altri casi i problemi che i professionisti devono affrontare non riguardano l’individuazione del periodo di imposta in cui le somme si considerano incassate, ma la nozione di compenso.
Il decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014) ha previsto che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Tuttavia, questa disposizione si applica dal periodo di imposta 2015. 
Per determinare dunque i compensi relativi al 2014, quindi, devono essere applicate le vecchie regole. Se un professionista è stato ad esempio invitato a tenere una relazione in un convegno e l’impresa committente ha pagato in anticipo le spese alberghiere e il ristorante, questi oneri avrebbero dovuto essere fatturati dal professionista.
L’ammontare dovrà essere dichiarato, secondo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate, nel modello Unico 2015 (risposta fornita dalla Dre del Piemonte in occasione della diretta Map del 6 aprile 2006).
Il fondo spese 
Al contrario potrebbe non assumere rilevanza l’erogazione di un fondo spese in favore di un professionista nel periodo di imposta 2014, la cui fattura sia stata emessa, entro i 60 giorni successivi, nel periodo di imposta 2015. Questa possibilità è prevista dal Dm 31 ottobre 1974 a condizione che sussistano i presupposti. 
Il fondo spese deve essere indistinto ed essere composto da spese e da compensi. Pertanto è necessario che l’attività professionale svolta o da svolgere preveda il pagamento di spese in nome e per conto del committente. Questi oneri (anticipati) non rilevanti ai fini reddituali (sono mere partite di giro) devono essere documentati. 
Inoltre, il fondo spese ricevuto non sarà soggetto immediatamente a tassazione, purché sia registrato nel libro delle somme in deposito o nel registro dei movimenti finanziari (tra le movimentazioni per conto terzi).
Entro i 60 giorni successivi all’erogazione della somma dovrà essere emessa la fattura. Pertanto gli importi fatturati nel 2015 (nei 60 giorni successivi) assumeranno la natura di compensi in questa annualità. I fondi spese ricevuti alla fine del 2013 e fatturati nel 2014 dovranno essere dichiarati come compensi nel periodo di imposta 2014. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Nicola Forte
I COMPENSI IN NATURA
Gli oneri relativi alle spese alberghiere, dei ristoranti e di viaggio (di trasferta) anticipati dal committente per conto del professionista costituiscono compensi in natura fino al periodo di imposta 2014. Dal periodo di imposta 2015 non devono più essere dichiarati perché non hanno più natura di compensi (articolo 10 del decreto legislativo 175/2014 sulle semplificazioni fiscali). Continuano invece a essere rilevanti (sono compensi) le spese di viaggio anticipate.
IL FONDO SPESE
I fondi spese indistinti (di spese e compensi) ricevuti dal professionista non sono compensi e quindi non devono essere dichiarati fin quando nel periodo di imposta, entro i successivi 60 giorni dalla costituzione del fondo stesso, il professionista non emetta la relativa fattura.
L’emissione della fattura determina la trasformazione del fondo spese ricevuto che assume natura di compenso al netto delle spese sostenute in nome e per conto.
Spese per il cliente con registro ad hoc
I professionisti devono prestare particolare attenzione alla contabilizzazione dei fondi spese e degli oneri anticipati in nome e per conto del cliente.
Innanzitutto, bisogna tenere in considerazione le indicazioni fornite dal Dm del 31 ottobre 1974. I fondi spese indistinti ricevuti da avvocati, notai e commercialisti non sono immediatamente rilevanti dal punto di vista reddituale (lo saranno entro i sessanta giorni successivi) a condizione di rispettare alcuni obblighi previsti dal decreto.
Il professionista dovrà annotare il fondo spese ricevuto in un registro delle somme in deposito ovvero, in alternativa, nella sezione della movimentazione per conto terzi, se è stata istituita (facoltativamente) la contabilità ordinaria.
Entro i sessanta giorni successivi, il professionista dovrà emettere la relativa fattura evidenziando, all’interno del documento, la parte dei compensi e la quota di spese anticipate escluse dal computo della base imponibile Iva.
Gli oneri anticipati per conto del cliente esclusi da Iva e privi di rilevanza reddituale sono mere partite di giro e come tali devono essere contabilizzati anche nel momento in cui sono sostenuti (anticipati) dal professionista. In questa ipotesi, trattandosi di una mera anticipazione finanziaria, non possono essere contabilizzati quali spese in grado di influenzare la determinazione del reddito professionale.
I professionisti in contabilità ordinaria devono registrare questi oneri nel momento dell’anticipazione come diminuzione del conto cassa o banca. Contemporaneamente risulterà movimentata la colonna (del registro dei movimenti finanziari) delle movimentazioni per conto terzi. I professionisti in contabilità semplificata, tenuti a istituire il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti (articolo 19 del Dpr 600/1973) non hanno alcun obbligo di contabilizzazione delle anticipazioni.
Nel momento in cui il professionista emette la fattura (entro i sessanta giorni successivi), trasformando il fondo spese in compenso professionale, dovrà essere “stornato” l’importo equivalente all’imponibile dalla colonna dei movimenti per conto di terzi, indicando la somma corrispondente come compenso professionale.
I professionisti in contabilità semplificata, dopo aver emesso la fattura, devono contabilizzare il documento nel registro cronologico degli incassi e pagamenti al lordo e al netto della parte che costituisce il rimborso delle spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito.
In entrambi i casi, la data di incasso si considera coincidente con la data in cui risulta emessa la fattura. In pratica, alla data di fatturazione, il fondo spese assume natura di compenso e contestualmente si considera incassato anche se l’erogazione del fondo è avvenuta entro i sessanta giorni precedenti.
Il sostituto di imposta dovrà versare la relativa ritenuta d’acconto operata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura coincidente, per la ragioni sopra esposte, con la data di incasso/pagamento.

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