Reverse charge: esclusi i servizi di derattizzazione

Se un ‘impresa di pulizia eroga anche servizi di derattizzazione, questi non vanno assoggettati a reverse charge ma andranno fatturati con aliquota IVA ordinaria. È quanto si evince dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 14/E del 27.03.2015. 
Quadro normativo - In via preliminare, si fa presente che precedentemente all’entrata in vigore della lettera a-ter), sesto comma, dell’articolo 17 del D.P.R. 633 del 1972, i servizi di pulizia relativi a edifici erano esclusi dall’applicazione del reverse charge. A riguardo la circolare n. 37/E del 2006, chiarendo che tale attività non rientrava nella sezione F della Tabella ATECO 2007 (costruzioni), ha precisato che su tali prestazioni l’IVA andava applicata con le modalità ordinarie. 
Per effetto delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, comma 629, della Legge di Stabilità 2015, a partire dal 1° gennaio 2015, alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici si applica il meccanismo dell’inversione contabile. 
L’impresa di pulizia – Se un’impresa di pulizia con codice ATECO: 
• 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici; 
• 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali; 
eroga anche servizi di derattizzazione bisogna attentamente valutare le modalità di fatturazione, ovvero se ricomprendere tali operazione nel perimetro applicativo del nuovo reverse charge o fatturare le prestazioni con aliquota Iva ordinaria. 
Da rilevare in primo luogo che per le prestazioni di cui alla lettera a-ter), compresi i servizi di pulizia relativi a edifici, il sistema dell’inversione contabile si applica a prescindere: 
• dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti; 
• dalla tipologia di attività esercitata. 
In sostanza, a prescindere dal codice attività del prestatore e del committente, l’unica condizione richiesta per l’applicazione dell’inversione contabile è che si tratti di un rapporto tra soggetti passivi d’imposta. 
Da tener presente tuttavia che qualora un’impresa di pulizia eroghi costantemente servizi di derattizzazione, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, il prestatore dovrà procedere all’adeguamento del codice ATECO (cfr. Risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007). Nel caso di specie, si tratta del codice ATECO 81.29 Altre attività di pulizia: 
• 81.29.1 Servizi di disinfestazione; 
• 81.29.10 Servizi di disinfestazione; 
• disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aeroplani eccetera; 
• servizi di fumigazione. 
Nella C.M. 14/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria, nel definire le prestazioni di pulizia di edifici da assoggettare a reverse charge, non ha incluso le attività di disinfestazione. 
Dal meccanismo in esame risultano quindi escluse le attività di disinfestazione (codice attività 81.29.10), tra le quali vanno ricomprese le attività di derattizzazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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