Reverse charge esteso agli impianti degli edifici

Riparazioni e manutenzioni ricadono nell’inversione
Il reverse charge scatta sia per l’installazione di impianti su edifici sia per le manutenzioni e riparazioni di questi impianti. Secondo le Entrate, l’inversione contabile si applica all’attività d’impiantistica individuata nella circolare 14/E/2015 e, di fatto, a impianti, apparecchi o congegni fissi, che formano parte integrante di un edificio. Mentre resta fermo il principio che l’attività impiantistica sui beni mobili sconta il regime ordinario Iva.
In un tentativo di semplificazione, e pur andando oltre il dato normativo, l’Agenzia ha “coinvolto” nel meccanismo dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del Dpr 633/72, anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti relativi ad edifici. Da una parte, si può notare che tali prestazioni sono citate espressamente dall’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE, ma dall’altra va osservato che non sono state riportate nel “nostro” articolo 17, restando quindi opportuna una sua integrazione. La circolare 14/E/2015 elegge, di fatto, come criterio dirimente al fine di comprendere quali attività rientrino nella lettera a-ter), quello della collocazione della prestazione in un determinato codice attività della tabella Ateco 2007, fornendone un’elencazione tassativa. 
Nonostante lo sforzo interpretativo mirato alla semplificazione, comunque, restano ancora diversi dubbi da chiarire.
Quali sono i costi di manutenzione e riparazione. I costi di manutenzione, generalmente, sono quelli sostenuti per mantenere in efficienza i beni aziendali per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie. I costi di riparazione sono invece quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture (in tal senso anche le istruzioni ai modelli Intrastat). Le definizioni proposte sono mutuate dall’Oic 16, e ben possono essere utilizzate anche in ambito reverse.
Quali sono gli impianti relativi a edifici. Le manutenzioni e riparazioni devono riguardare impianti relativi a edifici. In molti casi, il collegamento con l’immobile non presenta difficoltà interpretative. Si pensi, ad esempio, agli impianti elettrico e idraulico di un edificio. Purtroppo, in altre fattispecie, la relazione non è così cristallina. 
Uno spunto può senza dubbio giungere dal regolamento UE 282/11, cosi come modificato dal regolamento 1042/13. Anche se le modifiche saranno efficaci dal 2017, le indicazioni che si possono ritrarre possono fornire un utile indirizzo interpretativo fin da ora. In particolare, l’articolo 13-ter definisce, tra gli altri, come bene immobile qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori e qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio stesso. Questi beni “immobili” sono quindi parti di edifici e possono essere interessati dal reverse charge.
Ciò posto, si potrebbero verificare situazioni in cui l’installazione del medesimo bene è soggetta al reverse charge, mentre in altre no. Ad esempio, letteralmente, l’installazione di un cancello automatico dovrebbe seguire il reverse se è parte dell’edificio, mentre dovrebbe andare in Iva se si tratta del cancello a completamento del muro di cinta. Tuttavia, una simile differenziazione non va certo nella direzione della semplificazione.
Le esclusioni dettate dalla tabella Ateco. Bisogna fare attenzione al fatto che manutenzione e riparazione siano espressamente previste. Infatti, per alcuni beni/impianti il reverse charge rileva solo in fase d’installazione. Ad esempio, per le attività ricomprese nella categoria residuale 43.29.09 (Altri lavori di costruzione e installazione nca) non vengono mai richiamate le prestazioni di manutenzione e riparazione. Così, mentre l’installazione di porte girevoli in edifici entra nel reverse charge, la loro manutenzione dovrebbe seguire la modalità ordinaria di assolvimento dell’imposta.
Gli impianti fissi. Resta il caso dei cd “imbullonati”, cioè gli impianti infissi alla pavimentazione dell’edificio. Chi scrive ritiene che eventuali manutenzioni o riparazioni di tali beni non seguano il reverse charge, in quanto non riferibili a edifici, ben poco rilevando il loro eventuale inquadramento catastale.
Le prestazioni multiple.
Nel caso di una pluralità di prestazioni, si devono scorporare le operazioni da assoggettare a reverse da quelle in regime ordinario.
Fanno eccezione, però, gli interventi edilizi “pesanti”, cioè i contratti unici di appalto per: 
la costruzione di un edificio; 
il restauro e risanamento conservativo; 
la ristrutturazione edilizia. 
In queste ipotesi, così come definite dal Testo unico dell’edilizia, si può continuare ad applicare in toto l’Iva nei modi ordinari (ma 
rimane una facoltà).
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli -Massimo Sirri

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