Sì allo scomputo delle ritenute anche senza «Cu»

Riscontrare i compensi e le ritenute risultanti dalla certificazione unica 2015 è una delle prime operazioni che i professionisti devono fare in vista della redazione del modello Unico 2015.
Il primo controllo riguarda la correttezza dei dati anagrafici e in particolare del codice fiscale. Questo dato infatti, che il sostituto d’imposta indicherà nel modello 770, è usato dall’agenzia delle Entrate per effettuare i controlli incrociati.
L’indicazione nel modello di un codice fiscale non corretto potrebbe determinare il disconoscimento (temporaneo) della ritenuta in sede di controllo formale. Successivamente le parti (professionista e sostituto) dovranno dimostrare all’Agenzia il diritto allo scomputo della ritenuta subita.
La seconda verifica riguarderà l’ammontare dei compensi certificati e delle relative ritenute. Nell’eventualità di differenze il professionista potrà procedere a un riscontro della scheda di contabilità (verificando le fatture incassate nell’anno) e del relativo estratto conto.
A rigore, il termine per consegnare ai professionisti la certificazione unica 2015 è scaduto il 28 febbraio. Dopodiché, il sostituto avrebbe dovuto comunicare telematicamente i dati alle Entrate entro il 9 marzo. Per quest’anno, però, le certificazioni destinate ai professionisti potrebbero anche arrivare dopo il termine, dal momento che, in base alle indicazioni fornite dalle Entrate (comunicato del 12 febbraio) non c’è alcuna sanzione per le comunicazioni tardive relative ai dati dei contribuenti che non possono presentare il modello 730 precompilato (come, ad esempio, i professionisti).
È chiaro, comunque, che il professionista potrà scomputare durante la fase di liquidazione delle imposte anche le ritenute risultanti dalla certificazione unica consegnata tardivamente. Ed è altrettanto chiaro che, se non dovesse ricevere l’attestazione, potrà chiederne al sostituto un altro esemplare.
In ogni caso, anche se la certificazione non dovesse arrivare, sarà possibile scomputare le ritenute subite con la procedura indicata dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 68/2009.
Secondo la tesi dell’Agenzia, quando l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 autorizza gli uffici a escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto, in assenza «delle certificazioni richieste ai contribuenti», non fa riferimento alle sole certificazioni rilasciate dal sostituto in base all’articolo 4, ma anche a certificazioni di tipo diverso.
Una documentazione alternativa che è riconosciuta valida è la fattura abbinata alla documentazione proveniente da banche o altri intermediari finanziari idonea a provare l’importo del compenso netto effettivamente percepito. Questa documentazione dovrà essere accompagnata, inoltre, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il contribuente dichiarerà che il pagamento (provato dai documenti bancari) è effettivamente riferito alla fattura regolarmente contabilizzata (e non ad altri compensi).
La documentazione bancaria idonea è rappresentata da assegni bancari, circolari, contabili relative ai bonifici, e così via. Se la fattura, invece, fosse stata pagata in contanti, sarà più difficile ottenere il riconoscimento della ritenuta. L’eventuale riscontro potrà essere effettuato dall’estratto conto bancario qualora la somma versata coincidesse esattamente con l’importo netto della fattura.
Fonte: Il sole 24 ore

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