Sprint per il raddoppio dei termini

Rischio accelerazione nella notifica degli avvisi prima che scattino le nuove regole
La nuova disciplina sul raddoppio dei termini di decadenza contenuta nello schema di Dlgs sulla certezza del diritto approvato in prima lettura martedì in Cdm, in previsione dell’approvazione definitiva del decreto, potrebbe comportare un’accelerazione nelle prossime settimane della notifica degli atti impositivi relativi a situazioni che non potranno più beneficiare del termine raddoppiato. Con l’entrata in vigore del decreto, infatti, non sarà possibile beneficiare della decadenza più ampia se l’amministrazione non ha comunicato, entro i termini ordinari, la notizia di reato all’autorità giudiziaria. Ciò, perché le nuove norme si applicano per gli atti impositivi notificati successivamente all’entrata in vigore del decreto.
La nuova disciplina
La bozza del Dlgs subordina il raddoppio di termini di decadenza dell’azione di accertamento alla presentazione della denuncia entro il termine ordinario di decadenza. In sostanza, il raddoppio potrà operare se la violazione penale sia comunicata all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. La nuova norma, favorevole al contribuente, si applicherà, per espressa previsione legislativa, solo agli atti impositivi notificati dopo l’entrata in vigore.
Gli atti che decadono
Alla luce delle nuove disposizioni, opera la decadenza per i periodi di imposta fino al 2009 compreso, qualora non sia stato notificato l’accertamento alla data di entrata in vigore del decreto, anche se sono stati commessi reati tributari.
È prevedibile che gli uffici nei prossimi giorni (come già avvenuto alla fine dello scorso anno allorché fu approvata la bozza del decreto, poi ritirata) intensifichino la notifica degli atti impositivi relativi ai periodi di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009 (anche 2004 e 2005 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) per i quali risultano violazioni penalmente rilevanti con notizia di reato presentata oltre gli ordinari termini di decadenza, in modo da sfruttare il regime vigente.
Sono esclusi, invece, i periodi d’imposta dal 2006 (o dal 2004 in presenza di omessa presentazione) fino al 2009, per i quali la notizia di reato sia stata già inoltrata all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (o il quinto per le omesse presentazioni).
Gli atti interessati
Il regime transitorio riguarda, per espressa previsione del decreto, gli atti impositivi. La delega faceva riferimento agli «atti di controllo» la cui individuazione non sarebbe stata agevole trattandosi di un termine poco tecnico non riscontrabile in altre disposizioni tributarie.
Sicuramente sono ora esclusi i pvc o gli altri atti di controllo e di richieste varie effettuati dall’amministrazione finanziaria: si pensi ai verbali di operazioni compiute, verifiche, accessi, questionari, inviti a comparire.
Tutti questi atti, sebbene notificati al contribuente prima dell’entrata in vigore del Dlgs, non comporteranno l’assoggettamento al “vecchio” regime del raddoppio. È necessario infatti che entro gli stessi termini sia notificato un atto impositivo.
Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni (ex Dlgs 472/1997) notificati prima che scattino le nuove norme - a un’interpretazione letterale (come dovrebbe avvenire trattandosi di una limitazione dei diritti del contribuente) - non dovrebbero rientrare tra gli atti «impositivi» e quindi l’entrata in vigore del decreto comporterebbe immediatamente l’applicazione del nuovo regime più favorevole.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio
LA NOTIZIA MAI INVIATA IN PROCURA
A un contribuente è stato notificato un avviso di accertamento a ottobre 2014 relativo al periodo di imposta 2007. Nell'atto è precisato che l'ufficio ha beneficiato del raddoppio degli ordinari termini perché la contestazione è penalmente rilevante. Tuttavia, da un controllo in procura si è scoperto che non è mai stata inoltrata la notizia di reato
L'illegittimità può essere eccepita alla luce della relazione della legge che ha introdotto il raddoppio in base alla quale esso doveva essere finalizzato a utilizzare le informazioni delle indagini penali che, nella specie, non essendoci stata notizia di reato, non sono state svolte. Peraltro la nuova norma, limitandosi a regolamentare i termini di trasmissione della notizia di reato conferma che la anche in passato (anche se con altra tempistica), la denuncia doveva essere inoltrata.
LA NOTIZIA DI REATO INVIATA NEI TERMINI
Se le previsioni contenute nella bozza di decreto delegato saranno confermate, tutti gli atti notificati dopo la sua entrata in vigore, dovranno seguire le nuove regole. Ne consegue che se la notizia di reato è stata inviata entro il 31 dicembre 2013, l'accertamento potrà legittimamente essere notificato entro il 31 dicembre 2017. Qualora invece la notizia di reato non fosse stata inviata entro tale termine, l'accertamento sarà illegittimo e dovrà esserne richiesta la verifica al giudice
Al legale rappresentante di una società è stata notificata la chiusura delle indagini preliminari per l'ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici prevista dall'articolo 3 del Dlgs 74/2000. Gli elementi su cui si fonda l'ipotesi di reato sono il risultato di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza con riferimento all'anno 2008, in conseguenza della quale è stata inoltrata la notizia di reato. Tuttavia, ai fini tributari non è stato notificato alcun avviso di accertamento.
L'ACCERTAMENTO SUL 2006
È stato notificato a fine 2014 un accertamento relativo al periodo di imposta 2006, non preceduto da alcun altro atto o verifica. Nel provvedimento è indicato che è stata inoltrata a luglio 2014 la notizia di reato in Procura e dai controlli effettuati, ciò corrisponde al vero. Il contribuente risulta indagato per dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000)
Ai fini penali, l'anno 2006 si è prescritto nel 2013 e pertanto il reato dovrebbe essere archiviato per intervenuta prescrizione. Né la vecchia né la nuova norma dispongono a riguardo e pertanto nel ricorso introduttivo del giudizio il contribuente deve evidenziare che l'invio in Procura della notizia di reato potrebbe essere strumentale a beneficiare di più tempo ai fini fiscali.

Commenti