Aree montane e isole minori, l’esenzione Imu è totale

Per i terreni «parzialmente» montani l’esonero spetta a coltivatori diretti e Iap
Con il Dl 4/2015, convertito con modificazioni dalla legge 34 del 24 marzo 2015 sono stati previsti nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione Imu sui terreni agricoli montani, per risolvere alcune criticità emerse dopo l’introduzione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che prevedeva l’imposizione sulla base di un criterio altimetrico. 
Si ricorda che si considerano agricoli i terreni adibiti all’esercizio delle attività ex articolo 2135 del codice civile; ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 4 del 2015, l’esenzione Imu (articolo 7, lettera h, del Dlgs 504/1992), si applica a tre fattispecie:
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni predisposto dall’Istat; 
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 448/2001; 
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella gestione previdenziale, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat. 
Il legislatore per l’anno 2015 prevede per i terreni classificati come “montani” dall’Istat e per quelli delle isole minori una esenzione di tipo oggettivo, che, cioè, spetta indipendentemente da chi li possiede e dalla condizione che siano coltivati o non coltivati; per i terreni parzialmente montani, invece, l’esenzione è soggettiva, in quanto condizionata al possesso da parte di un coltivatore diretto (Cd) o di un imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritto alla previdenza agricola. Questa esenzione, come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto 4/2015, si estende anche al caso in cui un soggetto in possesso delle predette qualifiche professionali, conceda in affitto il terreno ad un altro soggetto in possesso delle medesime qualifiche. Si segnala, a tal proposito, l’intervento del ministero dell’Economia con la risoluzione 2/DF/2015, secondo cui l’esenzione costituisce una eccezione al principio secondo cui, per poter beneficiare dell’esenzione, i terreni devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di Cd o Iap, iscritto nella previdenza agricola. La risoluzione afferma che per usufruire di questa esenzione, è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno al fine di poter essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, ma a nostro parere il beneficio non può essere escluso per i coltivatori diretti proprietari e coadiuvanti di familiari ai quali hanno affittato il terreno.
Qualora un terreno agricolo non rientri in alcuna delle fattispecie di esenzione previste, allora si rendono applicabili le ordinarie modalità di determinazione dell’imposta. Pertanto si assume la tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75, per i coltivatori diretti o Iap o 135 per tutti gli altri. I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto ad un’ulteriore agevolazione sotto forma di riduzione della base imponibile. Il comma 8-bis del Dl 201/2011, prevede l’esenzione da imposta per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6mila euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e l’applicazione dell’imposta per scaglioni oltre il predetto importo fino a 32mila euro. 
La legge 34 del 24 marzo 2015 ha introdotto anche una detrazione di imposta pari a 200 euro da applicare, fino a concorrenza del suo ammontare, all’imposta dovuta sui terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola; la norma fa riferimento all’imposta determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8 bis del Dl 201/2011. Si tratta dei terreni montani che in base alle precedenti regole (circolare ministeriale 9/1993) erano esenti da Imu e che ora non lo sono più alla luce del nuovo elenco Istat.
In questo caso il proprietario usufruisce di una detrazione dall’imposta di 200 euro che deve essere ripartita fra i soggetti aventi diritto; se uno solo dei comproprietari possiede le predette qualifiche, la detrazione gli spetta interamente. Se il terreno è situato in più Comuni, la detrazione deve essere ripartita in rapporto al valore dei terreni situati in ciascun Comune. Questa applicazione della detrazione, similmente alla riduzione della base imponibile (circolare 3/DF del 18 maggio 2012) è stata confermata nelle risposte Faq del 29 maggio 2015. 
Si ricorda, infine che i terreni agricoli non sono, invece, soggetti al pagamento della Tasi in quanto, l’articolo 1, comma 669 della legge 147/2013, che individua il presupposto impositivo dell’imposta, prevede l’esclusione «in ogni caso» di questi terreni.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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