Auto aziendali, per l’uso promiscuo deduzione al 70%

Il benefit auto guida la deduzione dei costi da parte di imprese e professionisti.
Per il veicolo assegnato in uso promiscuo per oltre la metà dell’anno, la deduzione è al 70%, mentre in caso contrario si scende al 20 per cento. Per agenti e rappresentanti, quota deducibile ferma all’80 per cento. Attenzione anche ai limiti di costo dell’auto per ammortamenti e leasing. Anche l’auto deve fare i conti con le dichiarazioni fiscali di quest’anno e con le indicazioni nel modello Unico. Da qui l’opportunità di rivedere le regole generali.
Auto in benefit
Se il veicolo dell’impresa o del professionista è concesso in uso promiscuo a un lavoratore dipendente per oltre la metà del periodo di imposta (ovvero per oltre la metà del periodo di possesso, se l’auto è stata posseduta per meno di 365 giorni), tutte le spese sostenute sono deducibili al 70% e non vi sono limiti di costo dell’auto. La concessione in uso dell’auto deve risultare dalla documentazione aziendale e il benefit deve evidentemente essere incluso nella busta paga per l’assoggettamento a Irpef e contributi.
Per le auto non assegnate (tranne il caso dei beni strumentali e di quelli degli agenti e rappresentanti), la deduzione fiscale ammessa scende drasticamente al 20% (80% da recuperare a tassazione) e scatta, inoltre, un tetto di 18.076 euro per ammortamenti e leasing. In pratica, il calcolo della quota deducibile si effettua come segue. Se il costo è inferiore o uguale a 18.076 euro, il canone deducibile è semplicemente il 20% di quello di competenza. Se invece il costo è superiore a 18.076 euro, il canone deducibile si calcola moltiplicando il canone iscritto in bilancio per il rapporto tra 18.076 e il costo dell’auto, e ragguagliando il risultato al 20 per cento. Le deduzione è invece sempre all’80% (con un costo dell’auto fiscalmente rilevante di euro 25.823, in luogo di 18.076) per agenti e rappresentanti.
Leasing senza durata minima
Per i contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012 non è più prevista alcuna durata minima quale condizione per la deduzione dei canoni, ma solo un periodo minimo di imputazione temporale. Per le autovetture, il periodo minimo di deduzione dei canoni è pari a 48 mesi (intero periodo di ammortamento). Per le auto assegnate in benefit a dipendenti per oltre la metà dell’esercizio, invece, il periodo minimo di deduzione è quello ordinario. Pertanto:
contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013: 32 mesi (pari a 48 : 3 x 2);
contratti stipulati dal 1° gennaio 2014: 24 mesi (pari a 48 : 2).
Nel calcolo delle imposte 2014, in presenza di contratti di leasing di autovetture stipulati dal 29 aprile 2012, in corso nell’esercizio 2014, che hanno durata inferiore ai 48 mesi (supponiamo coincidente con i 32 mesi di periodo minimo fiscale), l’importo dei canoni deducibili in base al tempo dovrà essere quantificato in funzione dell’utilizzo del veicolo. Se nell’esercizio 2014 il veicolo è stato utilizzato da dipendenti in benefit per oltre 183 giorni, il canone imputato a conto economico (che riflette la durata minima fiscale) sarà interamente rilevante fiscalmente, dovendo poi essere recuperato a tassazione per il 30% del suo ammontare. Se invece l’auto non è stata assegnata, si dovrà procedere a una duplice ripresa a tassazione:
variazione temporanea pari alla rideterminazione del canone su base 48 mesi: quantificare il canone pari a periodo minimo fiscale (canone mensile x 32 : 48) e recuperare a tassazione l’eccedenza, che sarà poi dedotta negli esercizi successivi al termine del leasing;
variazione definitiva applicando al canone rideterminato come sopra la percentuale di indeducibilità dell’80% (oltre all’eventuale esubero rispetto al valore fiscale commisurato a 18.076 euro).
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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