Dichiarazione IMU: presentazione al 30 giugno

Modello da inoltrare se nel 2014 gli immobili hanno ottenuto riduzioni di imposta
Il 30 giugno scade il termine per la presentazione della dichiarazione Imu. 
Si tratta tuttavia di un appuntamento che interesserà pochi contribuenti, anche se per alcuni di loro potrebbe assumere importanza fondamentale ai fini del riconoscimento dell’esenzione. 
L’articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013 ha infatti previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione per specifiche fattispecie «a pena di decadenza» dal beneficio. Si tratta dei fabbricati destinati alla vendita da parte dell’impresa che li ha costruiti; delle unità immobiliari delle coop a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; del fabbricato posseduto dall’appartenente al “comparto sicurezza” (forze armate, polizia, vigili del fuoco, eccetera), nel caso in cui la residenza sia posta altrove. Trattandosi di un obbligo che sussisteva già nel 2014, relativamente all’anno d’imposta 2013, laddove i predetti immobili siano già stati dichiarati lo scorso anno, il contribuente non dovrà ripresentare il modello, fatte salve eventuali variazioni intervenute nel 2014 come, ad esempio, l’ultimazione di nuovi appartamenti che l’impresa di costruzione non è riuscita a vendere. In tale ultimo caso, nelle annotazioni del modello, andrà indicato che «l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 9-bis dell’articolo 13 del Dl 201/2011». 
Rispetto invece all’ordinarietà delle situazioni, la dichiarazione va presentata solo se nel 2014 gli immobili hanno goduto di riduzioni d’imposta (esempio terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli), oppure nell’ipotesi in cui il Comune non sia in possesso delle informazioni necessarie alla verifica del corretto adempimento (esempio l’immobile è stato concesso in leasing nel 2014).
Posto che l’articolo 13, comma 12-ter, del Dl 201/2011 prevede che «la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta», ne consegue che se il contribuente, negli anni passati, ha già dichiarato al Comune (ai fini Ici o Imu) il possesso di immobili aventi determinate caratteristiche, se nel 2014 nulla è cambiato, non sarà tenuto a ripresentare il modello. L’obbligo dichiarativo viene meno anche se il contribuente l’anno scorso ha acquistato un appartamento (con annessa pertinenza) che poi ha adibito ad abitazione principale. In tal caso, infatti, il notaio rogante è obbligato a utilizzare il modello unico informatico (Mui) che consente ai Comuni, mediante interazione telematica con le Entrate, di acquisire tutte le informazioni utili al controllo della posizione del contribuente. Neppure l’acquisizione della residenza nell’immobile fa scattare l’obbligo dichiarativo atteso che si tratta di un dato conosciuto al Comune. 
Rispetto alle aree edificabili le istruzioni ministeriali prevedono l’obbligo dichiarativo nel caso in cui il contribuente non intenda adeguarsi, nel calcolo dell’imposta, al valore indicato dal comune con le apposite delibere. 
Diversamente da quanto accade per le pertinenze dell’abitazione principale (che, come hanno precisato gli estensori delle istruzioni, non vanno dichiarate, «in quanto il Comune dispone di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dell’esatto adempimento»), l’obbligo sussiste invece per l’area edificabile pertinenziale a un fabbricato. La Corte di cassazione ha infatti più volte affermato (sentenza 10090/2012) che per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile è necessario che intervenga una modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi concretamente e stabilmente la possibilità edificatoria, fermo restando che «al contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto impositivo con cui l’area viene tassata deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità». 
Discorso a parte va fatto per gli enti non commerciali per i quali è stata predisposta una specifica dichiarazione (“Imu/Tasi Enc”) che va presentata, sempre entro il 30 giugno, esclusivamente in via telematica. Si tratta di una dichiarazione che deve essere utilizzata dagli Enc, non solo in caso di utilizzo promiscuo (in parte commerciale e in parte istituzionale) del fabbricato, ma anche nelle ipotesi in cui l’immobile sia totalmente imponibile o completamente esente essendo precluso a tali soggetti l’utilizzo della dichiarazione ordinaria (Rm 1/DF dell’11 gennaio 2013).
Fonte: Il sole 24 ore autore Maurizio Bonazzi

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