Dichiarazione TASI con le regole della Dichiarazione IMU

Il MEF con Circolare n. 2 del 3 giugno 2015 ha fatto finalmente un po’ di chiarezza in tema di Dichiarazione TASI. 
Dopo aver confermato che non verrà pubblicato alcun nuovo modello ministeriale specifico, ha evidenziato che sarà sufficiente utilizzare la modulistica Imu. 
Già il legislatore con l’articolo 1, comma 687 della Legge n. 147/13, ai fini dell’individuazione dell’obbligo dichiarativo, ha fatto riferimento alle regole Imu. 
Il contribuente in sostanza non dovrà assolvere l’adempimento in esame in tutti i casi in cui i dati siano già a disposizione dei comuni. 
La scadenza di presentazione è il 30 giugno 2015, che coincide con quella prevista per l’Imu. 
Non è sempre facile individuare la casistica concreta. Cerchiamo di fare un’elencazione di fattispecie che possono presentarsi nella pratica, posto che in generale, i proprietari di immobili, non sono tenuti ad alcun obbligo dichiarativo Tasi, stante l’identità della base imponibile rispetto alla “vecchia” IMU: 
- casi in cui cambia la soggettività passiva. Ad es. la dimora dell’ex coniugio in caso di sperati o divorziati, assegnata su provvedimento del giudice, ai fini Tasi, la quota del proprietario è dovuta dall’effettivo titolare del bene, mentre l’assegnatario, se non proprietario, è trattato come detentore; ai fini IMU, l’immobile è considerato in diritto di abitazione dell’assegnatario. È una situazione potenzialmente conoscibile dal l’ente comunale e, dunque, non soggetta a obbligo dichiarativo; 
- vi sono però casi in cui i detentori, che non hanno alcuna rilevanza nell’Imu, hanno soggettività passiva autonoma per la Tasi. Si pensi ai contratti di locazione registrati dopo il 1° luglio 2010 e quelli registrati prima. Per i primi, sussistendo l’obbligo di indicare in contratto gli estremi catastali degli immobili e avendo i comuni la possibilità di accedere alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate, gli inquilini non devono redigere alcuna dichiarazione. Per i contratti antecedenti, bisogna verificare se l’identificativo catastale dell’immobile è stato comunicato alle Entrate in sede di rinnovo o proroga del contratto. Se sì, la dichiarazione non va compilata; 
- in tutti i casi di utilizzo di un fabbricato per un periodo inferiore a sei mesi, il detentore non è mai coinvolto poiché, ex lege, la Tasi grava esclusivamente sul proprietario. 
Gli inquilini di locazioni per le quali non sono stati comunicati gli identificativi catastali devono invece compilare la dichiarazione Imu, valida anche ai fini Tasi, indicando nelle annotazioni i dati dell’immobile e la propria qualità di detentore, unitamente agli estremi del contratto di locazione. Idem per i comodati, fatta eccezione per i casi in cui sia stato sottoscritto un contratto registrato, con gli identificativi catastali. 
Per gli alloggi sociali, in proprietà degli enti dell’edilizia residenziale pubblica, gli inquilini sono tenuti a presentare la dichiarazione, se tale condizione non è stata resa nota al comune. 
I chiarimenti del Ministero spesso cozzano con la realtà pratica, dato che gli incroci dei dati appena descritti si verificano di rado. 
Tra l’altro non è facile per il contribuente sapere quali notizie sono a disposizione del comune. 
Si rischia di dover verificare presso ogni singolo Ente se debbono essere comunicate o meno le informazioni, anche utilizzando i modelli di ogni comune, in luogo della dichiarazione ministeriale. I comuni potrebbero infatti, richiedere le stesse informazioni in sede di applicazione della Tari, così da non rendere più necessaria la presentazione del modello di Dichiarazione Tasi. 
Fabbricati inagibili o inabitabili - La base imponibile IMU per tali fabbricati è ridotta del 50% (art. 13 co.3 del D.L. n.201/2011), purché sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile, laddove l’inagibilità consiste in: 
- un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) 
- o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. 
L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. 
La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione. 
Si ritiene che se presentata ai fini IMU, non sia necessaria l’ulteriore presentazione ai fini TASI. 
Fabbricati di interesse storico-artistico - La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art. 13 co.3 del D.L. n. 201/2011), ma solo per quelli previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”. Va presentata la dichiarazione IMU per comunicare al comune l’agevolazione spettante. Se fatta ai fini IMU vale anche ai fini TASI.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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