Dichiarazione TASI: proprietari già «coperti» dai dati trasmessi per l’Imu

In assenza di un prospetto «nazionale» molti municipi hanno fatto da sé
Il prossimo 30 giugno 2015 scade il primo obbligo dichiarativo della Tasi e non si è ancora risolta la questione relativa al modello da utilizzare, se “comunale” o “ministeriale”; l’obbligo, va ricordato, riguarda principalmente gli inquilini, perché i proprietari sono in larga parte “coperti” dalle dichiarazioni Imu già presentate, a meno di variazioni intervenute nel 2014
Il contrasto sul modello 
Il dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 3/DF del 25 marzo 2015, ha affermato che il modello di dichiarazione della Tasi deve essere “unico”, cioè adottato con decreto ministeriale e utilizzabile sull’intero territorio nazionale. Ciò in quanto la norma attribuisce al Comune solo l’onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo. Tuttavia va evidenziata la mancanza di una disposizione che abilita il ministero ad approvare il decreto e, cosa più importante, non c’è ancora alcun modello ufficiale da utilizzare. In teoria sarebbe possibile rifarsi al modello Imu, che tuttavia è privo della parte relativa all’occupante, il quale sarebbe quindi costretto a utilizzare il campo “annotazioni” (ma bisognerebbe implementare i software gestionali).
Resterebbe, quindi, in caso di necessità, da percorrere la strada dei modelli “comunali”, conclusione che non è vietata da alcuna norma, ma trova la sua fonte nella potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria, sancita dall’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997. 
Peraltro molti Comuni hanno già messo in rete i propri modelli, adattati alle loro esigenze. Posizione supportata dall’Ifel (fondazione dell’Anci) secondo cui ogni Comune deve approvare il proprio modello, in modo analogo a quanto previsto per la Tari, puntando alla massima semplificazione con particolare riguardo all’applicazione delle agevolazioni disposte dal Comune, anche al fine di prevenire possibili contenziosi (nota Ifel del 27 marzo 2015). 
In questo caso, sarebbe opportuno che il Comune adottasse tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti), così da contenere gli obblighi dichiarativi nei confronti di particolari categorie di contribuenti non rientranti nella platea Imu. Sul punto è recentemente intervenuta anche l’Anutel (associazione nazionale uffici tributi enti locali) che ha predisposto un proprio modello dichiarativo, quale contributo di sintesi e di indirizzo in attesa che si risolva la questione. 
La posizione dell’inquilino 
Il vero problema, dal punto di vista dell’obbligo dichiarativo Tasi, riguarda il soggetto diverso dal possessore, che occupa l’immobile. Vale a dire, per esempio, inquilini, comodatari, assegnatari dell’alloggio sociale, eccetera. Si tratta di soggetti che non hanno mai presentato la dichiarazione Ici e neppure quella Imu in quanto esclusi da tali tributi non essendo proprietari dell’immobile. Non è, però, del tutto chiaro se l’obbligo dichiarativo sussiste anche per l’occupante. 
La relazione illustrativa alla legge di stabilità 2014 afferma che per il detentore, diverso dal proprietario dell’unità immobiliare, non emerge la necessità di presentare un’apposita dichiarazione ai fini Tasi, poiché il Comune, attraverso l’incrocio dei dati in possesso ai fini Imu e delle dichiarazioni valide ai fini Tari, è in grado di reperire tutti gli elementi utili per la verifica del corretto versamento della Tasi. Questo, però, non sempre è possibile, a causa di difficoltà oggettive che non consentono ai Comuni di inviare ai contribuenti neppure i bollettini di pagamento precompilati, se non dietro specifica richiesta. È possibile quindi concludere che l’occupante soggiace all’obbligo dichiarativo Tasi e dovrà utilizzare il modello predisposto per questo tipo di tributo.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giuseppe Debenedetto

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