Effetto sostitutivo Imu-Irpef: le abitazioni principali

Come più volte visto, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella in cui una persona fisica dimora abitualmente e che è detenuta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Viene inoltre definita abitazione principale anche quella in cui vi dimorano abitualmente i suoi familiari. In genere l’abitazione principale coincide con la residenza anagrafica.
Si deve tenere altresì presente che per familiari si intendono: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 
Inoltre, può fruire dell’utilizzo “abitazione principale” anche l’anziano o il disabile che acquisisce la residenza permanente in istituti di ricovero qualora l’unità immobiliare (di proprietà o in usufrutto) risulti non locata. 
Va precisato, però, che l’utilizzo “abitazione principale” compete per una sola unità immobiliare, quindi, se il contribuente possiede due unità immobiliari: 
- la prima è adibita a propria abitazione principale; 
- la seconda è adibita ad abitazione principale di un membro del proprio nucleo familiare. 
Ai fini di una corretta tassazione IRPEF dell’abitazione principale è necessario distinguere tra due fattispecie: 
- l’abitazione principale nel 2014 non è stata assoggettata a IMU. In tal caso, la relativa rendita catastale che va a sommarsi al reddito complessivo, beneficia della specifica deduzione se si tratta di abitazioni principali non di lusso; 
- l’abitazione principale nel 2014 è stata assoggettata a IMU. In tal caso, la relativa rendita catastale non va a sommarsi al reddito complessivo ed è rilevante esclusivamente ai fini previdenziali ed assistenziali. È il caso delle abitazioni principali di lusso. 
Abitazione principale che non ha scontato l’IMU nel 2014 - Le abitazioni principali che non sono considerate di lusso e quindi non sono accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, con le relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7) nel 2014 non hanno, in linea generale, scontato l’IMU. 
Pertanto, tali redditi andranno a sommarsi al reddito complessivo ai fini IRPEF. 
Tuttavia è disposto che venga applicata per queste fattispecie di immobili la deduzione prevista per l’abitazione principale, escludendo tali fabbricati dal reddito imponibile ai fini IRPEF. 
In particolare, l’articolo 10, comma 3-bis, TUIR, prevede che la rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale e delle relative pertinenze può essere interamente dedotta dal reddito complessivo, rapportando tale deduzione alla percentuale di possesso e al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e le eventuali pertinenze sono adibiti ad abitazione principale. 
Abitazione principale che ha scontato l’IMU nel 2014 (abitazione c.d. “di lusso”) – Le abitazioni principali definite “di lusso”, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nel 2014 sono state, in linea generale, assoggettate ad IMU. In questo specifico caso viene applicato l’effetto sostitutivo IMU-IRPEF. Ecco che nel quadro RB devono comunque essere indicati anche i dati relativi a tali immobili, ma non si dovrà tenerne conto nel calcolo del reddito imponibile. 
È importante inoltre ricordare che per tali abitazioni principali non è prevista alcuna deduzione, considerato che tale immobile non va a confluire nel reddito complessivo. 
Le pertinenze - Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale quei fabbricati che non sono adibiti a uso abitativo, ma che sono destinati e utilizzati in modo durevole al servizio dell’immobile abitativo. 
In linea generale, lo stesso trattamento riservato all’abitazione principale è previsto per le pertinenze della stessa. Si deve tener conto che ai fini IRPEF, il numero delle pertinenze che usufruiscono dello stesso trattamento dell’abitazione principale non è stabilito a monte, quindi, almeno in generale, non ci sono limiti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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