Inizio-fine attività, nuovo modello per regimi agevolati

Da oggi deve essere utilizzata la nuova versione del modello per effettuare le comunicazioni di inizio o cessazione dell’attività e variazione dati ai fini Iva da parte delle persone fisiche.
L’utilizzo è obbligatorio per coloro che intendono optare per i regimi fiscali agevolati, mentre negli altri casi è possibile avvalersi della versione precedente fino al 30 settembre. Sono inoltre state aggiornate le istruzioni al modello AA7/10, da utilizzarsi per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con il provvedimento 75295/2015 di ieri è finalmente stato adeguato il modello per effettuare le comunicazioni di inizio o cessazione dell’attività e variazione dati ai fini Iva all’attuale normativa.
In particolare, il nuovo modello AA9/12 è stato modificato nella sezione B, laddove va indicata l’eventuale opzione per l’applicazione di uno dei regimi agevolati attualmente vigenti per le persone fisiche: minimi o forfettari. Ora è prevista un’unica casella nella quale indicare:
il codice «1», per aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011 (si tratta dei minimi con imposta sostitutiva del 5%);
il codice «2» per aderire al regime forfettario dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 190/2014.
La scelta va effettuata qualora si ritenga di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime agevolato.
Si ricorda, infatti, che la legge 190/14 ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il nuovo regime fiscale forfetario, abrogando contestualmente il regime di vantaggio. Successivamente, l’articolo 10, comma 12-undicies, del Dl 192/2014 ha «resuscitato», per l’anno d’imposta 2015, il regime fiscale di vantaggio.
Le istruzioni precisano che i contribuenti che aderiscono a un regime fiscale agevolato non devono indicare il volume d’affari presunto nell’apposito campo previsto nel riquadro relativo all’attività esercitata, in quanto tale dato, nelle misure previste da ciascuna disposizione, costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime.
Il nuovo modello deve essere utilizzato da oggi se si intende usufruire di uno dei due regimi agevolati, mentre sarà possibile continuare ad utilizzare il (vecchio) modello AA9/11 qualora non si intenda esercitare l’opzione, ma solo fino al prossimo 30 settembre.
Per coloro che hanno effettuato l’opzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento 75295/2015 dovrebbero restare ferme le indicazioni fornite col comunicato del 31 dicembre 2014, senza necessità di effettuare ulteriori comunicazioni, quanto meno fino a diverse precisazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.
Il provvedimento in oggetto ha anche aggiornato le istruzioni del modello AA7/10, utilizzabile da parte dei soggetti non persone fisiche. In particolare, sono state recepite le novità relative al Vies apportate dal decreto semplificazioni e dal provvedimento 2014/159941 recante le modalità operative per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 17 del Regolamento (Ue) n. 904/2010. Tale aggiornamento è stato peraltro opportunamente recepito anche nel modello AA9/12.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli Massimo Sirri

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