La GdF fa luce sul nuovo ravvedimento

Anche la Guardia di Finanza si concentra sul nuovo ravvedimento operoso con un’apposita direttiva, volta a illustrare le procedure da adottare da parte dei verificatori alla luce delle disposizioni recentemente introdotte.
Come noto, infatti, la Legge di Stabilità 2015 ha profondamente modificato l’istituto dell’operoso, rendendolo possibile anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche. 
Più precisamente, nel caso in cui il versamento degli importi dovuti avvenga dopo la redazione del PVC la sanzione è ridotta a 1/5: ecco quindi che il PVC rappresenta il vero e proprio spartiacque, prima del quale la sanzione risulta essere ridotta ad 1/6 e dopo del quale gli sconti si abbassano e la sanzione è ridotta a 1/5. 
Alcuni dubbi potrebbero però sorgere in merito a questi aspetti. 
Quando scatta il ravvedimento “Post-PVC”
In linea generale potrebbero profilarsi due diverse situazioni: 
- il contribuente opta per il ravvedimento operoso dopo la redazione del verbale di verifica giornaliero; 
- il contribuente ravvede le imposte dovute dopo l’avvenuta notifica del processo verbale di constatazione. 
È sicuramente la prima ipotesi quella a destare le più forti perplessità, in quanto non è chiaro se affinché sia applicabile la riduzione della sanzione ad 1/5 sia sufficiente il mero verbale di verifica giornaliero, o sia necessario il vero e proprio PVC. 
Analizzando la disposizione, e volendo fornire un’interpretazione letterale, si potrebbe concludere che, in considerazione del richiamo all’articolo 24 della Legge 4/1929, sarebbe necessaria la redazione del PVC, in quanto il verbale di verifica giornaliero non contiene rilievi formalizzati. 
Tuttavia, nulla esclude un’interpretazione meno favorevole al contribuente, in conseguenza della quale lo stesso sarebbe tenuto a versare sanzioni ridotte a 1/5 in conseguenza della mera redazione del processo verbale giornaliero (e non soltanto le sanzioni ridotte a 1/6) 
Dalla direttiva della GDF, purtroppo, non emergono indicazioni utili in tal senso, in quanto, effettivamente, questo è un aspetto di competenza dell’Agenzia delle Entrate (la quale, appunto, dovrà riconoscere la validità o meno del ravvedimento operoso). 
La trasmissione della notizia di reato
Potrebbe accadere che, durante le verifiche, la GdF rilevi delle possibili fattispecie di reato, per le quali, però, il contribuente ha già provveduto al ravvedimento operoso. 
In questo caso scatterebbe comunque la trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria? Oppure il ravvedimento “salva” il contribuente? 
Ebbene, nella direttiva della Gdf si torna a ricordare come il ravvedimento non esclude la responsabilità penale, ma rappresenta una mera attenuante ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.74/2000. 
Pertanto, anche nel caso in cui il contribuente abbia provveduto al ravvedimento operoso sarà compito dei verificatori trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria, lasciando poi al pm la valutazione dell’eventuale circostanza attenuante. 
Il ravvedimento durante le verifiche
Diverse sono le situazioni che potrebbero prospettarsi ai verificatori. 
Potrebbe infatti accadere che il contribuente abbia già sanato le violazioni mediante ravvedimento prima dell’inizio delle verifiche. 
In questo caso sarà compito della GdF controllare, tramite le banche dati a disposizione, l’avvenuto versamento, e, dopo aver valutato gli elementi di rischio, decidere, eventualmente, di non avviare l’attività ispettiva. Questa scelta dovrà tuttavia essere motivata. 
Si ricorda, in ogni caso, che non vi è nessuna norma che impedisca il controllo alla GdF, anche se la posizione è stata regolarizzata mediante ravvedimento: ben potrebbero quindi i verificatori avviare comunque l’attività ispettiva. 
Un’alta situazione che potrebbe prospettarsi è quella in cui il contribuente ravveda le violazioni durante le verifiche. 
In questo caso occorre distinguere due situazioni: 
- il contribuente ravvede violazioni che rientrano nell’oggetto della verifica: i verificatori verificheranno i documenti che il contribuente dovrà fornire loro, dai quali emerge l’avvenuto adempimento. A seguito della verifica si potrà decidere di proseguire il controllo su altri aspetti, oppure chiuderlo. 
Se il contribuente regolarizza violazioni già contenute nel verbale di verifica giornaliero i verificatori dovranno darne evidenza nel successivo PVC; 
- il contribuente ravvede violazioni che non rientrano nell’oggetto della verifica: i verificatori continueranno la loro verifica ma daranno comunque evidenza dell’avvenuto ravvedimento nel PVC.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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