Minimi: vietati per le nuove iniziative produttive

Al 1° gennaio costretti a scegliere tra il regime forfettario e quello ordinario
Premessa – Con una risposta al question time n. 5-05703 di giovedì 4 giugno 2015, il Mef ha chiarito che coloro che avevano aderito al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000 con aliquota 10%) e alla data del 1° gennaio 2015 non avevano ancora terminato il triennio agevolativo, non possono proseguire nel regime dei minimi ex art. 27 D.L. 98/2011 fino al completamento del triennio. Tali soggetti sono tenuti a scegliere se transitare nel nuovo regime forfetario oppure optare, in alternativa, per il regime ordinario
Regime nuove iniziative produttive – Nel question time in questione gli onorevoli interpellanti hanno chiesto chiarimenti in merito al regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della Legge n. 388 del 2000, abrogato in esito all'introduzione del nuovo regime forfetario ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, gli onorevoli, lamentando l'abrogazione del regime di favore sopra richiamato, hanno chiesto se i contribuenti che alla data del 1° gennaio 2015 non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui all'articolo 13 della Legge n. 388 del 2000, potevano transitare nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011 (c.d. “regime dei minimi”) che, ai sensi dell'articolo 10, comma 12-undecies, inserito in sede di conversione del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. decreto Milleproroghe), è stato prorogato per tutto l'anno 2015. 
Risposta del Mef - A tale questione il Mef ha risposto che in base all'articolo 1, comma 88, della Legge di Stabilità 2015, possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età” solo i soggetti che già se ne avvalevano nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. La citata disposizione non consente, quindi, a coloro che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della Legge n. 388 del 2000, di poter transitare nel regime fiscale e di vantaggio. Non lo consente la disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 12 – undecies del D.L. n. 192 del 2014 ai sensi del quale “in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7 del decreto – legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e 1 commi da 96 a 115 e 117 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni, per i soggetti che avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendo la relativa scelta nel corso dell’anno 2015”. 
Effetto della proroga – La citata proroga, infatti, ha effetto solo per coloro che nel corso del 2015 iniziano una nuova attività e, avendone i requisiti, decidono di applicare il regime fiscale di vantaggio, ma non anche per i soggetti già in attività alla data del 1° gennaio 2015. 
Regimi fiscali – Conseguentemente, i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2015, non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui all’articolo 13 della Legge n. 388 del 2000, hanno potuto optare, avendone i requisiti, solo per il regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ovvero per il regime ordinario. La scelta legislativa di mandare definitivamente in soffitta il regime semplificato è dovuta alla volontà di adottare nuovi e più avanzati regimi fiscali volti a promuovere sempre di più le nuove iniziative di intrapresa privata.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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