Nuovo ravvedimento: tempistica secondo il Fisco

Nella circolare n. 23 di ieri primi chiarimenti su tempistica e modalità
Premessa – Con la circolare n.23/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso, radicalmente rinnovato dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento. Grazie alle nuove regole, il Fisco punta a ridurre le liti e a premiare i contribuenti più tempestivi nell’autocorrezione, graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. Il documento di prassi illustra inoltre come individuare il momento a partire dal quale vanno calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti e violazioni commesse con la dichiarazione. 
Le sanzioni – In seguito all’approvazione della Legge di Stabilità 2015, a partire dal primo gennaio i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività dell’autocorrezione. Infatti, con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a un quinto del minimo. 
Regolarizzazione entro il 90 giorno - Riepilogate le novità introdotte con la legge di Stabilità 2015, la circolare pone l’attenzione sulla previsione introdotta con la nuova lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, precisando, tra l’altro, che la stessa si applica anche ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come i tributi locali e regionali, comprese le tasse automobilistiche. Ai sensi di tale disposizione, la sanzione è ridotta a un nono del minimo “se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore”. 
Le violazioni - In particolare, il dubbio interpretativo risolto attiene alla corretta individuazione delle violazioni regolarizzabili “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione”. L’Agenzia, in via preliminare, ha osservato che il legislatore, mediante l’inserimento della lettera a-bis), “ha voluto contemplare un’ipotesi di regolarizzazione ‘intermedia’ tra il c.d. ravvedimento breve nei 30 giorni, disciplinato dalla lettera a), e quello più ampio, disciplinato dalla successiva lettera b)”. 
Regolarizzazione - La locuzione “la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione” riconduce a tale sfera di applicazione le sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione. Ad esempio, la circolare specifica che rientrano tra le violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione quelle relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto, come la violazione disciplinata dall’articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/1997 (omessa o incompleta indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’articolo 110, comma 11, del Tuir). 
Omesso versamento - Diversamente, le violazioni per omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione mantengono, rispetto a questa, una propria autonomia, in quanto si perfezionano non già con la presentazione del modello, ma con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento (è da tale momento, pertanto, e non dal termine di presentazione della dichiarazione, che decorre il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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