Pagamenti obbligatori a partire da 11,50 euro

Saranno sanzionati anche gli importi piccoli, a meno che non si tratti di valori al di sotto del minimo di 12 euro, ovvero di quello stabilito dal Comune.
In particolare, per la Tasi, a differenza dell’Imu, l’obbligazione tributaria è “unitaria”, quindi, l’importo da confrontare con la soglia minima di pagamento è l’imposta annuale, calcolata sull’intero valore catastale di tutti gli immobili situati nello stesso Comune, indipendentemente dalla quota di possesso o di detenzione tra i soggetti passivi al tributo. Per l’Imu, la Tasi e la Tari, il pagamento va effettuato solo per importi pari o superiori a 11,50 euro, considerando che fino a 49 centesimi si arrotonda l’importo per difetto e da 50 centesimi in su. Questo importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell’imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. Vanno considerati naturalmente anche gli eventuali importi minimi di pagamento stabiliti dai regolamenti comunali del tributo (non dalla delibera che riporta, invece, le aliquote). In caso di più soggetti passivi per lo stesso immobile, solo per l’Imu il limite va riferito all’imposta dovuta da ciascuno di essi quindi, ad esempio, se per un fabbricato cointestato a due soggetti sono dovuti complessivamente (acconto e saldo) per l’Imu 20 euro, cioè 10 euro ciascuno, nessun importo sarà dovuto. Se, invece, l’Imu per l’intero anno è di 28 euro, sono dovuti 14 euro per contribuente (7 euro per rata), quindi, essendo un importo annuale per singolo oggetto superiore ai 12 euro, l’Imu va pagata.
Per la Tasi, invece, l’obbligazione tributaria è “unitaria”, in quanto per l’articolo 1, comma 671, legge 147/2013, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ecco che l’importo da confrontare con la soglia minima di pagamento è l’imposta annuale calcolata sull’intero valore catastale di tutti gli immobili situati nello stesso Comune, indipendentemente dalla quota di possesso o di detenzione tra i soggetti passivi al tributo. Una conferma di questa impostazione è contenuta anche nella circolare del dipartimento Risorse economiche di Roma Capitale dell’8 ottobre 2014 (protocollo 506545), secondo la quale in caso di pluralità di possessori o detentori, considerata l’unicità dell’obbligazione tributaria sancita dall’articolo 1, comma 671, della legge 147/2013, l’importo minimo per cui sussiste l’obbligo di versamento, per Roma, se superiore a 10 euro, va riferito all’importo Tasi annuo complessivamente dovuto dai possessori o dai detentori, a prescindere dalla modalità concreta del pagamento (un solo F24 o più F24 separati). Quindi, se per un fabbricato locato sono dovuti 60 euro complessivi e il Comune ha posto a carico del detentore il 10% della Tasi, il possessore verserà 54 euro (27 per la prima rata e 27 a saldo) e il detentore dovrà versare 6 (3 per la prima rata e 3 a saldo), perchè l’importo complessivo per quell’immobile è di 60 euro.
Fonte: Il sole 24 ore

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