Proroga dei minimi solo per le start up 2015

Quanti avevano aderito al regime delle nuove iniziative produttive devono passare al regime forfettario in vigore dal 1° gennaio 2015.
È quanto chiarito dalla risposta al question time n. 5-05703 di ieri, dove è stato specificato che la proroga per il regime dei minimi prevista dall’articolo 27 commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011 vale solo per i contribuenti che iniziano una nuova attività, i quali possono eccezionalmente scegliere se avvalersi di questo regime di favore (anziché del nuovo forfettario), ma non anche per i soggetti già in attività alla data del 1° gennaio 2015.
In buona sostanza coloro che avevano aderito al regime delle nuove iniziative produttive e non hanno alla data del 1° gennaio 2015 ancora completato il triennio agevolato possono, avendone i requisiti, solo optare per il nuovo regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015, o in alternativa per il regime ordinario.
Strada sbarrata quindi sia per un’eventuale prosecuzione dello stesso regime con tassazione al 10% (articolo 13 legge n. 388/2000) fino al compimento del triennio agevolato, sia per un possibile transito al regime dei minimi (articolo 27 commi 1 e 2 Dl n. 98/2011) non potendo avvalersi dell’apertura prevista dal Milleproroghe (Dl n. 192/2014), inserita in sede di conversione in legge del decreto.
Sul punto si ricorda che, contestualmente all’introduzione del nuovo regime disegnato dalla legge di stabilità 2015 era stata decretata l’abolizione di quegli altri che, fino allo scorso anno, potevano essere utilizzati: il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo («forfettino», articolo 13 della legge n. 388/2000); il regime contabile agevolato per gli «ex minimi» (articolo 27, comma 3, Dl n. 98/2011); il regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità («nuovi minimi», articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011). Tuttavia, mentre per i primi due si tratta di una vera e propria cancellazione, quello dei minimi, perdurando i necessari requisiti, potrà ancora essere utilizzato dai contribuenti che già lo applicavano nel 2014, i quali possono continuare con questo regime fino al compimento del quinquennio di attività o, se l’evento si verifica in seguito, fino al raggiungimento del 35esimo anno di età. 
Dopo l’approvazione della legge di stabilità 2015 è intervenuto il decreto milleproroghe che eccezionalmente consente di avvalersi ancora per tutto il 2015 del regime dei minimi con tassazione al 5 per cento. Tale proroga sembrava in un primo momento aprire una possibile breccia anche per le nuove iniziative produttive che approfittando di tale prolungamento pensavano di potersi inserire fra i soggetti beneficiari di un’ulteriore possibilità di scelta che andasse nella direzione di permettere loro un’opzione alternativa rispetto alla scelta di aderire al regime ordinario o a quello forfettario. Tale soluzione è stata però bocciata dal question time che ha ristretto il campo di applicazione della proroga al regime agevolato dei minimi al 5% solo ai soggetti che nel corso del 2015 intraprendono una nuova attività, inibendo qualsiasi possibilità di scelta per le partite Iva già in corso di validità al 1° gennaio 2015.
Fonte: Il sole 24 ore autore Lorenzo Pegorin - Gian Paolo Ranocchi

Commenti