Meno limiti ai ravvedimenti

Stop alla regolarizzazione solo per le violazioni contestate nell’atto
La notifica di un avviso di accertamento impedisce solo la regolarizzazione delle violazioni ivi contestate. Ne consegue che anche dopo il ricevimento di un atto impositivo il contribuente può sempre regolarizzare in via agevolata le violazioni diverse da quelle accertate. La precisazione si ricava per la prima volta dalla circolare n. 23/E del 9 giugno (si veda Il Sole 24 Ore del 10 giugno) che conferma un’indicazione anticipata nella circolare Assonime n. 15 di quest’anno.
Con il nuovo ravvedimento, disciplinato nell’articolo 13 del decreto legislativo 472/97, il contribuente non ha limiti di tempo predeterminati per regolarizzare le violazioni fiscali. L’unico elemento impeditivo è il ricevimento di un atto di accertamento ovvero di una comunicazione di irregolarità, derivante dalle procedure di controllo disciplinate agli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73, ovvero all’articolo 54 bis del Dpr 633/72.
Nella circolare n. 6 del 2015, l’agenzia delle Entrate, confermando un precedente orientamento, aveva affermato che, in caso di avvenuta comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati della dichiarazione annuale, al contribuente era preclusa solo la possibilità di regolarizzare le violazioni risultanti da tali controlli. Ne consegue che se, ad esempio, al soggetto passivo era stato notificato un avviso bonario emesso in base all’articolo 36 ter del Dpr 600/73, nulla impediva di integrare la dichiarazione con ricavi d’impresa in origine non denunciati.
Il documento di prassi non precisava nulla sulla portata ostativa degli avvisi di accertamento. Si sarebbe potuto desumere che il limitato effetto inibitorio delle comunicazioni di irregolarità derivasse dalla circostanza che queste possono riguardare solo determinate tipologie di violazioni. Al contrario, poiché gli avvisi di accertamento possono afferire potenzialmente a violazioni di qualunque natura, avrebbe potuto concludersi che la loro portata ostativa fosse generalizzata. Ciò tanto più che, in vigenza della disciplina precedente, il semplice inizio di un’attività di controllo (per esempio l’invio di un questionario) comportava la preclusione a regolarizzare qualunque violazione sostanziale riferibile alla medesima annualità.
La circolare n. 23/E delle Entrate chiarisce invece che la regolarizzazione della violazione è impedita dalla «circostanza che al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento a tale violazione, un atto di liquidazione o di accertamento» nonché una comunicazione di irregolarità. Alla luce dell’inciso appena evidenziato sembra corretto concludere che ciascun atto impositivo preclude la sanatoria solo degli illeciti oggetto dell’atto stesso, e non di altri. La precisazione appare ancor più rilevante se si considera che la quasi totalità degli accertamenti emessi dalle Entrate ricade negli accertamenti parziali e dunque non inibisce l’emissione di accertamenti successivi a carico dello stesso contribuente. Si pensi, ad esempio, a un soggetto al quale sia stato notificato un accertamento che recuperi spese di sponsorizzazione non deducibili. L’interessato potrà senz’altro ravvedersi, pur dopo l’accertamento, con riferimento, ad esempio, a ricavi non dichiarati oppure a plusvalenze da cessione di aree edificabili non indicate nel modello Unico. O si pensi ancora al sostituto d’imposta al quale sia stato contestato l’omesso versamento di ritenute, che può ancora rimediare alla mancata effettuazione delle stesse ritenute. Le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, in caso di avvenuta consegna del pvc. In tale eventualità, la sanzione ridotta sale a un quinto del minimo, a prescindere dall’anno in cui il pvc viene redatto. L’elevazione della misura punitiva tuttavia riguarderà unicamente le violazioni contestate con il processo verbale. Per le altre irregolarità, la sanzione ridotta continuerà a essere determinata secondo le regole ordinarie.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luigi Lovecchio

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