Accertamento: raddoppio dei termini fino al 2.09

Per gli accertamenti notificati successivamente si applicheranno le nuove regole
Premessa – Le nuove regole sul raddoppio dei termini dell'accertamento “condizionato”, previsti dal DLGS sulla certezza del diritto n. 128 si applicheranno per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 2 settembre. Per gli atti notificati fino a tale data il raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato si applica senza alcuna limitazione. 
Decreto legislativo - L’articolo 2 della bozza del Decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, introduce un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di reato tributario. In particolare lo schema di decreto stabilisce ora che il raddoppio dei termini scatta soltanto se la denuncia all’autorità giudiziaria è stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini. 
Nuovi termini - Il raddoppio potrà, quindi, operare solo se la violazione penale sarà stata denunciata dall’Amministrazione Finanziaria all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. 
Certezza del diritto - In questo modo si punta a garantire la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti. Soprattutto verrebbe definitivamente chiarito che i tempi supplementari per i controlli non scattano se la denuncia in Procura venisse trasmessa in ritardo per colpa o inerzia dell’amministrazione finanziaria. 
Differenze - Ne deriva che mentre nella situazione attuale l’Amministrazione Finanziaria può beneficiare del raddoppio dei termini anche se la denuncia è stata presentata a termini ordinari ormai spirati, dall’entrata in vigore della legge delega il raddoppio dei termini sarà possibile soltanto in caso di presenza di un effettivo invio della denuncia nel caso di mancato spirare dei termini ordinari per l’accertamento fiscale. 
Situazione transitoria - Quanto al diritto transitorio, il Decreto Legislativo fa salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In particolare il comma 3 fa espressamente salvi gli effetti degli accertamenti notificati sulla base dell’attuale disciplina. Pertanto, qualora non sia stato notificato un atto impositivo alla data di entrata in vigore del decreto, opera la decadenza per i periodi di imposta fino al 2009 compreso. In sostanza, in attuazione della delega, si passa ad un raddoppio dei termini di accertamento “condizionato” e non operante in via pressoché automatizzata, per tutti gli avvisi di accertamento emessi successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo. 
Data - Sulla base della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo in esame il fatidico termine oltre il quale scattano le nuove regole dovrebbe corrispondere al 2 settembre. Per gli atti accertati successivamente a tale data scatteranno, infatti, le nuove regole che limiteranno la possibilità per l'amministrazione finanziaria a usufruire di un termine doppio rispetto ai tempi ordinari.
Eccezione - Ricordiamo però che qualora i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015 sono fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire notificati sempre entro il 2 settembre e dei processi verbali di constatazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza sempre entro il 2 settembre.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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