Affitto d’azienda per gli studi di settore

L’unica azienda o il ramo d’azienda determina il codice di esclusione
Premessa – Ai fini degli studi di settore, nel caso di affitto dell’unica azienda opera la causa di esclusione “7” da indicare nell’apposito campo del quadro RF/RG di UNICO. Qualora si tratti invece di affitto di un ramo d’azienda, che costituisce attività prevalente, opera la disposizione contenuta nel Decreto 11 febbraio 2008 che prevede la non accertabilità del contribuente. Tale situazione viene evidenziata barrando la casella relativa al codice 68.20.02 - Affitto d’azienda, contenuta nel Frontespizio dello studio di settore VG40U e indicando nel quadro di determinazione del reddito d’impresa di UNICO (quadro RF o RG) il codice di esclusione 12. 
Esclusione - L’art. 10 comma 4 delle L. 146/1998, così come modificato dal D.L. 223/2006 e dalla Finanziaria 2007, dispone che l’accertamento in base agli studi di settore non è effettuato “nei confronti dei contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività”. Tra questi soggetti figurano anche i contribuenti che hanno affittato la propria azienda, al riguardo bisogna fare una distinzione tra affitto dell’unica azienda o solamente di un ramo d’azienda. 
Affitto unica azienda – In particolare nel caso in cui nel corso del 2014 si sia affittata l’unica azienda il periodo d’imposta è considerato “di non normale svolgimento dell’attività”, pertanto al quadro RF/RG del mod. UNICO 2015 va indicata la causa di esclusione “7” e nelle Note aggiuntive di Gerico, va indicata l’effettuazione dell’operazione. In questo modo lo studio di settore (VG40U) andrà compilato ai soli fini statistici, mentre non va compilato il mod. INE. Nel quadro F al rigo F01 andranno indicati i canoni di affitto d’azienda, mentre nel rigo F29 non viene indicato il valore dei beni strumentali (mobili o immobili) dell’azienda affittata e nel rigo F20 è necessario indicare gli ammortamenti solo se il locatore ne ha mantenuto la deducibilità ex art. 102 c. 8 Tuir (cioè se il contratto ha derogato alle previsioni dell’art. 2561 CC). 
Affitto ramo d’azienda - La concessione in affitto di un ramo di azienda non rientra in una situazione “di non normale svolgimento dell’attività di esclusione”. Tuttavia l’attività di locazione d’azienda (cod. Ateco 68.20.02) svolta in via prevalente (canoni di locazione d’azienda > 50% ricavi complessivi) configura una causa di esclusione “12” e lo studio non risulta utilizzabile ai fini dell’accertamento (ma solo ai fini della selezione delle posizioni da controllare). 
Affitto attività non prevalente – Si può presentare anche l’ipotesi che l’attività di affitto del ramo d’azienda non costituisca l’attività prevalente. L’attività d’affitto d’azienda è quindi non prevalente, mentre sarà prevalente un’altra attività esercitata dal contribuente. In questo caso non opera la disposizione contenuta nel Decreto 11 febbraio 2008: il contribuente sarà quindi accertabile. In tale situazione può essere utile compilare le Note aggiuntive di GE.RI.CO. al fine di giustificare l’eventuale scostamento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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