Antiriciclaggio: il professionista non può fruire dell’oblazione

Numerose sono le occasioni in cui professionisti giuridico-contabili ricevono visite da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia con riferimento alla propria veste di contribuenti, sia in relazione all’esercizio della propria professione, che comporta in ogni caso l’assunzione di delicati obblighi e notevoli responsabilità. 
Nell’ambito della seconda tipologia di “visite” vanno ricompresi i controlli e le ispezioni antiriciclaggio, propriamente svolti dalla Guardia di Finanza, quale Organo di polizia economica e finanziaria dello Stato; in tali occasioni viene verificato il grado di conformazione del professionista ai numerosi e delicati adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007: in tale veste il professionista giuridico contabile diventa stretto collaboratore dell’Autorità antiriciclaggio, essendo peraltro gravato dall’obbligo di effettuare segnalazioni o comunicazioni sfavorevoli alla propria clientela, che consentono alla stessa Autorità l’instaurazione dei conseguenti procedimenti accertativi, di natura amministrativa o penale. 
Le istruzioni della Guardia di Finanza. Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha fornito al proprio personale una circolare interna, la n. 83607 del 19/03/2012, peraltro consultabile e scaricabile da diversi siti, tra i quali quello dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
Per effetto dei vari richiami normativi effettuati dal D.Lgs. n. 231/2007, il personale del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e, per delega, il personale degli altri Reparti della GdF, può avvalersi, per l’attività di controllo e accertamento in materia antiriciclaggio: 
• dell’archivio dei rapporti finanziari di cui all’art. 7, commi 6 e 11 D.P.R. 605/1973; 
• dei poteri previsti in materia valutaria (artt. 25, 26, 28 e 29 D.P.R. 148/1988); 
• nonché dei poteri previsti dalla normativa tributaria (in particolare quelli previsti dalla Legge 4/1929, D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972, D.Lgs. 68/2001). 
Per quanto concerne i professionisti iscritti in albi (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati) il Nucleo Speciale P.V. (quindi i Reparti della GdF su delega) esercita una competenza concorrente con gli ordini professionali, anch’essi deputati alla verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti loro iscritti (adeguata verifica della clientela, registrazione, conservazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette). 
Di contro, la GdF ha competenza esclusiva in relazione agli altri professionisti indicati nell’art. 12 del decreto, ossia ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi (quali i tributaristi), ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati (art. 12, co. 1 lett. b); nonché in relazione ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili (art. 13, co. 1 lett. b). 
La comunicazione delle violazioni sulla circolazione del contante. Una delle violazioni contestabili ai professionisti giuridico contabili nel corso dei controlli o ispezioni antiriciclaggio è certamente l’ommessa comunicazione delle violazioni alla disciplina sulla circolazione del contante e dei titoli e libretti al portatore. 
L’obbligo comunicativo è espressamente sancito dall’art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007, in virtù del quale i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio i quali, in relazione ai compiti inerenti la propria professione, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 (ossia quelle relative alle limitazioni all’uso del contante, nonché dei titoli e libretti al portatore, che sono punite a mente dell’art. 58 del medesimo decreto) devono riferirne entro 30 giorni gli estremi al Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva contestazione. 
Le Ragionerie Territoriali dello Stato. Il Decreto Direttoriale 17/11/2011 ha attribuito le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente alle sanzioni di cui all'art. 58 D.Lgs. 231/2007 alle 22 Ragionerie territoriali dello Stato, la cui competenza per territorio è definita nell’allegato 1 al medesimo decreto (la RTS di Milano, ad esempio, ha competenza su tutta la Lombardia). 
In altri termini, la RTS è competente con riferimento alle violazioni il cui obbligo comunicativo ricade anche sui soggetti tenuti agli adempimento antiriciclaggio (quali i professionisti e i revisori contabili), ossia quelle relative: 
- alle limitazioni all’uso dei contanti e dei titoli al portatore (art. 49); 
- al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50). 
La violazione dell’obbligo comunicativo. La Ragioneria Territoriale dello Stato è altresì l’Autorità competente in sede sanzionatoria per la violazione dello stesso obbligo comunicativo commessa dal professionista giuridico contabile. 
La violazione dell’obbligo di comunicare alla competente Ragioneria Territoriale un’infrazione accertata nei confronti del proprio cliente dal commercialista, nell’ambito della propria attività di consulenza, è punita dall’art. 58, co. 7 del D.Lgs. n. 231/2007 con una sanzione amministrativa compresa tra il 3% e il 30% dell’importo dell’operazione o del saldo del libretto irregolare, con un minimo di 3.000 euro. 
Peraltro, tale violazione comunicativa, analogamente a tutte le altre violazioni amministrative in materia antiriciclaggio commesse dal professionista giuridico contabile, per esplicita previsione normativa, non può beneficiare dell’istituto dell’oblazione previsto dall’art. 16 della Legge n. 689/1981, che consente al trasgressore di definire la sanzione irrogata versando, entro 60 giorni dalla notifica, una somma pari a 1/3 della sanzione pecuniaria massima, ovvero al doppio del minimo se più favorevole. 
Il paradosso sanzionatorio. Ma facciamo un esempio per capire la portata della disposizione sanzionatoria in commento. 
Un commercialista contabilizza un pagamento in contanti da parte del proprio cliente pari a 1.000 €; la violazione dell’art. 49 non viene comunicata dal professionista alla Ragioneria Territoriale entro i successivi 30 giorni; successivamente, nell’ambito di un controllo svolto dalla Guardia di Finanza nei confronti del cliente emerge l’irregolare transazione finanziaria; a questo punto gli ispettori contesteranno al cliente la violazione dell’art. 49 co. 1 (l’aver effettuato un trasferimento non tracciato di una somma in contanti pari a 1.000, punito con la sanzione dall’1 al 40 per cento dell’importo trasferito) e subito dopo, al professionista, la violazione dell’art. 51, co. 1 (l’aver omesso la comunicazione di tale violazione alla competente Ragioneria Territoriale nei 30 giorni successivi). 
Ma mentre il cliente del commercialista potrà estinguere la violazione pagando la somma di 20 euro (+ spese notifica) entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione (ossia una somma pari al doppio del minimo della sanzione irrogata compresa tra 10 e 400 euro), il professionista dovrà versare una somma di almeno 3.000 €. 
Peraltro, tale addebito, quale rischio proprio del professionista, non risulta mai limitabile con polizze di responsabilità civile.
Autore: Marco Brugnolo

Commenti