Autotrasporto, revisione al rialzo per le deduzioni

Per gli autotrasportatori una buona notizia e una cattiva.
La buona è che sono state aumentate le deduzioni forfetarie di spese non documentate, la cattiva è che, per fruirne, dovranno ritoccare i bilanci, il modello Unico 2015, e i versamenti di imposte e contributi dovuti per il 2014. Chi ha già pagato, facendo le opportune correzioni, può portare il credito d’imposta nel modello Unico 2015, in compensazione alla prima scadenza utile. Chi ha già presentato la dichiarazione Unico, potrà eseguire le correzioni, presentando una dichiarazione correttiva nei termini, visto che il modello Unico 2015 può essere presentato in via telematica entro il 30 settembre 2015. 
La misura del bonus per le deduzioni forfetarie di spese non documentate quest’anno ha subito due ritocchi, il primo verso il basso, e il secondo verso l’alto, ma comunque di ammontare inferiore al vecchio bonus spettante fino allo scorso anno, modello Unico 2014 compreso.
L’ultimo ritocco, annunciato da un comunicato stampa delle Entrate di ieri modifica il precedente che era stato annunciato con un comunicato stampa del 2 luglio. Il nuovo e definitivo bonus, per le deduzioni forfetarie di spese non documentate spettanti a chi esercita l’attività di autotrasporto merci per conto di terzi, su disposizione del Mef è stato fissato a:
4 euro, per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti; il beneficio compete anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, in misura pari al 35% dell’importo spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti, cioè in misura pari a 15,40 euro;?73 euro, per i trasporti effettuati oltre tale ambito. 
Le nuove misure, da usare nel modello Unico 2015, per i redditi del 2014, “superano” perciò quelle indicate nel comunicato stampa del 2 luglio 2015, che aveva previsto deduzioni forfetarie variabili da 18 euro a 30 euro per i trasporti fuori regione. Resta fermo che le nuove e definitive misure di 44 e 73 euro, spettanti solo agli autotrasportatori di merci conto terzi, sono comunque inferiori a quelle degli anni precedenti che variavano da 56 a 92 euro per i trasporti fuori dalla Regione. 
La confusione sulla deduzione forfetaria è peraltro aggravata dal fatto che nei modelli Unico 2015, per i redditi del 2014, il rinvio generico all’articolo 66, comma 5 del Tuir, genera perplessità in quanto nella norma sono indicate le misure di 7,75 euro e di 15,49 euro; il comma 5 stabilisce infatti che «per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di 7,75 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti e di 15,49 euro per quelli effettuati oltre tale ambito». 
È inoltre stabilito che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento, cioè, di norma, fino al 31 dicembre 2019, per i redditi del 2014. 
Rimane infine fermo il fatto che gli autotrasportatori di merci, sia in conto terzi, sia in conto proprio, hanno diritto a un credito fino a 300 euro per ciascun veicolo. Le imprese di trasporto merci nel 2015 possono recuperare, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, mediante compensazione nel modello F24, le somme versate nel 2014 a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate; per la compensazione del bonus, nel modello F24 si usa il codice tributo 6793. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Salvina Morina-Tonino Morina

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