Beni ai soci: eliminazione della doppia imposizione


Con la Legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del D.L. n. 138/2011) è stata prevista la tassazione della concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci e familiari nel caso in cui il corrispettivo pattuito per il loro uso sia inferiore al valore che lo stesso avrebbe sul libero mercato. 
L’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-sexiesdecies, D.L. n. 138/2011, infatti, prevede: 
- la tassazione in capo al socio e al familiare dell’imprenditore, quale reddito diverso, della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene dell’impresa qualora tale corrispettivo sia inferiore a quello che il medesimo avrebbe sul libero mercato; 
- l’indeducibilità, per l’impresa, dei costi relativi al bene concesso in godimento al socio/familiare dell’imprenditore se il corrispettivo annuo pattuito è inferiore al valore di mercato del medesimo diritto di godimento; 
- la necessaria comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al bene dell’impresa concesso in godimento al socio/familiare dell’imprenditore. 

Si è constatato che l’applicazione della disciplina in oggetto può determinare un fenomeno di doppia imposizione nell’ipotesi in cui l’utilizzatore dei beni d’impresa concessi in godimento sia: 
- l’imprenditore individuale; 
- un socio di una società di persone; 
- un socio di srl “trasparente” ex art. 116, TUIR. 
Ecco che, se la concessione del bene d’impresa non trova riscontro in un corrispettivo o trova riscontro in un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato a tali soggetti viene attribuito: 
- un maggior reddito “corrispondente all’indeducibilità in capo al concedente (società /ditta individuale) dei costi del bene dato in godimento”; 
- un reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, lett. h-ter), TUIR pari alla differenza tra il valore normale ed il corrispettivo pattuito per l’utilizzo del bene. 
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 36/2012 fa riferimento, oltre che al socio tassato per trasparenza, anche all’imprenditore individuale che è stato escluso dall’obbligo di comunicazione (Provvedimento 2 agosto 2013). Pertanto i chiarimenti relativi all’eliminazione della doppia imposizione rimangono applicabili solo nel caso di soci trasparenti. 
L’Amministrazione finanziaria, sul punto, al fine di eliminare la doppia imposizione, precisa che il reddito diverso imputabile all’utilizzatore va ridotto: “del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore [...] a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso”. 
Di conseguenza il reddito diverso da tassare in capo al socio trasparente è determinato in base alla seguente differenza: 
Reddito diverso in capo all’utilizzatore socio “trasparente”= 
valore normale del diritto di godimento del bene – 
corrispettivo pagato – 
maggior reddito d’impresa derivante dall’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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