Bilanci: in dirittura d’arrivo le nuove regole

Si applicheranno dai bilanci 2016
E’ prevista nel Consiglio dei Ministri di venerdì l’approvazione definitiva del Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva 34/2013. In primo luogo vengono modificate e integrate alcune norme del codice civile e del Decreto Legislativo 127 del 9 aprile 1991 al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva, nonché ad altri provvedimenti legislativi già esistenti. 
I nuovi principi di valutazione - Lo schema di Decreto Legislativo prevede l’introduzione, nell’articolo 2423 c.c., del c.d. «principio di rilevanza» in virtù del quale «non occorre rispettare gli obblighi in tema i rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.»
Con lo schema di Decreto Legislativo in commento, viene inoltre riformulato il principio di rilevazione e valutazione delle voci secondo la sostanza dell’operazione o del contratto. 
Giova a tal proposito ricordare che, attualmente, l’articolo 2423-bis c.c., numero 1, prevede che la valutazione delle voci debba essere fatta «tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». Nella sua formulazione attuale la norma ha sollevato molti problemi interpretativi, soprattutto in virtù del fatto che il concetto di funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo evoca il concetto di destinazione economica. 
Il riformato articolo 2423-bis c.c., numero 1-bis, prevede pertanto che la rilevazione e la presentazione delle voci sia effettuata «tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto».
Bilanci semplificati per le micro imprese - Vengono quindi individuate, nell’ambito della disciplina del bilancio di esercizio, tre categorie di imprese: imprese di grande dimensione, imprese di piccola dimensione e micro-imprese. 
A ciascuna categoria sono associati particolari obblighi in tema di informativa di bilancio, affiancando al classico bilancio d’esercizio e al bilancio abbreviato, il bilancio delle micro-imprese. 
In considerazione delle previsioni della Direttiva 2013/34/UE, che consente agli stati membri di imporre alle imprese diverse dalle piccole ulteriori documenti di bilancio, è prevista la generale applicazione dell’obbligo di redazione del rendiconto finanziario, finora limitato alle società che hanno emesso titoli quotati sui mercati regolamentati europei. 
Lo schema di decreto legislativo prevede, affianco al bilancio ordinario e abbreviato, anche un nuovo bilancio per le micro-imprese. 
Notevoli potrebbero essere quindi le semplificazioni previste per le realtà più piccole, per le quali è richiesta soltanto la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, mentre è possibile omettere la nota integrativa se lo stato patrimoniale è integrato con le informazioni previste. 
Lo schema di Decreto Legislativo, chiarisce che possono essere definite «micro-imprese» ai sensi del nuovo articolo 2435-ter c.c. le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: 
- totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 
Quando, per il secondo esercizio consecutivo, la società ha superato due dei limiti appena richiamati trovano invece applicazione le norme previste per il bilancio in forma abbreviata o ordinaria (a seconda dei casi). 
Le società che invece rispettano i limiti previsti possono far riferimento alle disposizioni in tema di bilancio abbreviato, alle quali tuttavia si aggiungono ulteriori semplificazioni. 
Oltre all’esonero dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, per le micro-imprese non è infatti prevista la deroga per casi eccezionali prevista dall’articolo 2423 comma 5, secondo la quale le disposizioni codicistiche in tema di bilancio non devono essere applicate se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta di bilancio. 
Non trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di valutazione degli strumenti finanziari derivati al fair value.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti