Bilanci. Le modifiche della direttiva 34/2013

Spese di pubblicità non più iscritte nell’attivo
Nuovi criteri di valutazione e modifica di quelli esistenti con numerose integrazioni all’articolo 2426 del codice civile sono gli effetti del recepimento della direttiva Ue n. 34/2013, dopo l’approvazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri , in vigore a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016. I criteri di valutazione contenuti nel decreto si possono dividere in due tipologie: del tutto nuovi o modificativi di quelli esistenti. I nuovi criteri di valutazione riguardano immobilizzazioni rappresentate da titoli, crediti e debiti che saranno valutati applicando il principio del costo ammortizzato: pertanto, in alcuni casi, i titoli non saranno più valutati al costo di acquisto, i crediti non più solo al valore di presumibile realizzo e i debiti non più al valore nominale, possibilità che tuttavia rimane per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Con riferimento ai titoli, il nuovo criterio di valutazione, per il richiamo operato dal n. 9 dell’articolo 2426, si applica anche a quelli iscritti nell’attivo circolante e, per espressa previsione del n. 7, anche al disaggio e all’aggio su prestiti.
Il criterio del costo ammortizzato, che tiene conto del fattore temporale, prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non di quello nominale: i principi contabili preciseranno i casi nei quali si applica il nuovo criterio e la relativa metodologia. Tuttavia, la norma transitoria, contenuta nell’articolo 12, al comma 2 consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci, relative a titoli, crediti e debiti, riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Altro criterio di valutazione che debutta nel codice civile è il «fair value» per gli strumenti finanziari sia di copertura sia speculativi, obbligatorio anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (si veda il Sole del 5 e del 7 agosto 2015). La previsione normativa, contenuta nel nuovo numero 11-bis) dell’articolo 2426, si applica a partire dal 2016 anche alle situazioni già in essere, in quanto non è stata prevista alcuna norma transitoria: anche in questo caso le indicazioni tecniche e operative saranno dettate dai principi contabili.
I criteri di valutazione che invece modificano quelli esistenti, riguardano oneri pluriennali e avviamento. Riguardo i primi, il numero 5, articolo 2426, non elenca più le spese di pubblicità e quelle di ricerca, ma comprende solo costi d’impianto, ampliamento e sviluppo: l’ammortamento dei primi deve avvenire in non più di cinque anni, mentre per quelli di sviluppo in base alla vita utile e, se questa non è stimabile, entro un periodo non superiore a cinque anni.
Non c’è una norma transitoria e quindi eventuali costi di pubblicità e di ricerca in corso di ammortamento saranno trattati in base alle normali regole: tuttavia, attenzione particolare va fatta al bilancio 2015 che, in ogni caso, sarà oggetto di confronto con quello 2016 redatto con le nuove disposizioni. Per le spese di pubblicità, tra l’altro, non è una novità dirompente, perché il principio contabile Oic 24, sia nella vecchia sia nella nuova versione ne limita l’iscrizione nell’attivo. L’ammortamento dell’avviamento è previsto in base alla vita utile e, nei casi eccezionali nei quali questa non è determinabile, non oltre dieci anni. Tuttavia, se l’ammortamento è stimato oltre, gli amministratori dovranno motivare la previsione: cosa ne penseranno gli azionisti se il recupero dell’investimento è previsto in venti o trent’anni? Anche per l’avviamento, la norma transitoria consente di non applicare la nuova disposizione alle operazioni che non ancora “esaurite” in bilancio. In generale, quindi, non è necessario variare il piano di ammortamento, salvo che cambi la stima che, tuttavia, prescinde dalle nuove norme, essendo situazione già prevista dal codice civile e dai principi contabili.
Inoltre, riguardo l’avviamento, il nuovo n. 3 dell’articolo 2426, recependo una prassi contabile consolidata, precisa che il ripristino (ripresa di valore) della rettifica (svalutazione) delle immobilizzazioni non si applica mai a tale asset. Per l’iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali e dell’avviamento rimane l’obbligo di acquisire il consenso del collegio sindacale: la relazione precisa che non è stata accolta l’osservazione delle Commissioni parlamentari di attribuire il consenso al revisore legale, perché il collegio sindacale ha una funzione di controllo, mentre il revisore interviene in una fase successiva fornendo il proprio giudizio sul bilancio.
Infine, nell’articolo 2426 del codice civile è stato meglio riformulato il n. 8-bis), relativo alla valutazione delle poste in valuta, senza tuttavia modificarne la sostanza, mentre il n. 12 è stato abrogato in quanto riferito alla rilevanza, regolamentata ora in via generale dall’articolo 2423, comma 4.
Fonte: Il sole 24 ore autore Franco Roscini Vitali

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