Bilanci: nuovi criteri di valutazione

Abbiamo già evidenziato in un precedente intervento alcune rilevanti novità introdotte dal Decreto Legislativo che ha recepito la Direttiva 34/13, meglio conosciuta come Direttiva bilancio, che ha abrogato le precedenti Direttive contabili comunitarie relative alla redazione del bilancio di esercizio e consolidato (Direttiva 78/660/Cee e 83/349/Cee), introducendo un’unica, nuova, disciplina. 
Si è già accennato su quelle che sono le novità nei principi di redazione del bilancio e nei criteri di valutazione per gli oneri pluriennali. 
Con riferimento, invece, all’avviamento, viene previsto che l’ammortamento debba essere effettuato secondo la sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui questa non è stimabile attendibilmente, entro un periodo non superiore a dieci anni. Si ricorda, a tal proposito, che la disciplina attuale prevede l’ammortamento dell’avviamento in un periodo di cinque anni, mentre l’eventuale maggior termine deve essere adeguatamente motivato in nota integrativa. 
Sempre in tema di avviamento deve essere ricordato che vengono espressamente vietate le riprese di valore. Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti di valore durevolmente inferiore a quello determinato secondo gli ordinari criteri di valutazione, deve essere iscritta a tale minore valore: il minor valore non può tuttavia essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Secondo lo schema di Decreto Legislativo, quest’ultima previsione non trova quindi applicazione, con riferimento all’avviamento. 
Altri aspetti innovativi nei processi valutativi riguardano le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate, valutate conil metodo del patrimonio netto. 
Viene infatti previsto che, in sede di prima applicazione del metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata o, ed è qui la novità, alla data di acquisizione, può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. 
E’ stato altresì modificato il punto 8-bis) dell’articolo 2426 c.c., al fine di rendere più esplicito il fatto che l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria. 
Altre innovazioni riguardano la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari. In questo caso vengono individuati due diversi trattamenti contabili: in linea generale, le variazioni del fair value degli strumenti finanziari derivati sono imputate a conto economico, ma, qualora lo strumento copra rischi di variazioni dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, la variazione è imputata ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto, la quale potrà essere imputata al conto economico nella misura e nei tempo corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. 
È necessario infine ricordare che il Decreto Legislativo si sofferma altresì sulla disciplina delle azioni proprie, stabilendo che le stesse devono essere iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto. Sparisce pertanto l’attuale previsione civilistica che dispone l’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo patrimoniale con contestuale accensione di una riserva indisponibile di pari importo. 
La novità in oggetto comportano quindi anche la modifica degli articoli 2424 c.c. (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis c.c. (disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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