Bonus Hotel: beneficiari, ammontare del credito e utilizzo

Il c.d. Bonus Hotel prevede in sostanza il riconoscimento di un credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi. L’art. 2 del D.M. 7.05.2015 (GU n.138 del 17-6-2015) prevede che i soggetti interessati
dall’agevolazione siano le strutture alberghiere definite come una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.
Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché' quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
L’agevolazione è concessa alle struttura alberghiere esistenti alla data del 01.01.2012 per le spese sostenute nel triennio 2014 – 2016 (per un massimo di 200.000 euro).
Il credito d’imposta concesso sulle suddette spese è pari al 30% dei costi sostenuti nel triennio 2014 – 2016. Con il termine ‘sostenimento’ si deve fare riferimento al criterio di competenza fiscale di cui all’art. 109 del Tuir.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Presentazione della domanda
(Vedi Tabella n. 1 in fondo alla pagina)
Il credito d'imposta in questione:
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) non rileva ai fini del deducibilità degli interessi passivi;
c) va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il credito d'imposta è revocato:
a) nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi;
b) nel caso che la documentazione presentata, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta;
c) nel caso che non vengano rispettati i limiti previsti per la fattispecie dell'acquisto di mobili e arredi;
d) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
Il credito d’imposta in questione è riconosciuto, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino a esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi.
Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
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Fonte: Redazione Fiscal Focus

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