Bonus ristrutturazione per gli alberghi

Agevolazione che si aggiunge all’incentivo per la digitalizzazione
Premessa – Dopo il decreto attuativo del 12 febbraio 2015 che disciplinava le agevolazioni per gli imprenditori che potenziano l’information technology nella struttura turistica, il Ministero con apposito provvedimento (decreto 7 maggio 2015) ha regolato gli aspetti pratici dell’incentivo fiscale per favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 10 del D.L. 83/2014). 
Decreto culturismo - Come noto, il D.L. n. 83/2014, Decreto “Cult-Turismo”, ha introdotto alcune specifiche agevolazioni di carattere fiscale per il settore alberghiero, prevedendo 2 crediti d’imposta: il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive previsto dall’art. 9 del citato Decreto le cui modalità attuative sono state definite con il D.M. 12.2.2015 il secondo per la riqualificazione delle strutture alberghiere previsto dall’art. 10 del citato Decreto regolato con D.M. 7.5.2015. 
Agevolazione - La norma prevede la possibilità, per ogni impresa richiedente, di ricevere un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, suddiviso in tre quote annuali di pari importo e fino a un massimo di 200mila euro. Il totale delle spese agevolabili, pertanto, non può superare la somma di 666.667 euro. L’opportunità riguarda le “strutture alberghiere” già esistenti al 1° gennaio 2012, intese come strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere (quelle per il pernottamento degli ospiti devono essere almeno sette) situate in uno o più edifici. Rientrano nell’agevolazione gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi e le altre “strutture alberghiere” individuate dalle specifiche normative regionali. 
Interventi - Il credito d’imposta può essere richiesto per le seguenti spese: interventi di ristrutturazione edilizia; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi di incremento dell’efficienza energetica; acquisto di mobili e componenti d’arredo. 
Procedura - Il Mibact verificherà l’ammissibilità della richiesta sulla base dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nei limiti delle risorse disponibili. L’assegnazione seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il Ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento (con relativo importo del bonus spettante) o il diniego dell’agevolazione. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile né delle imposte sui redditi né dell’Irap. Per accedere all’agevolazione, deve essere presentata domanda al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in via telematica. 
Bonus digitalizzazione – Per quanto riguarda il bonus digitalizzazione le principali voci di spesa agevolabili sono quelle inerenti gli impianti wi-fi (sempre che la struttura fornisca ai clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download), i siti web con app per la telefonia mobile, i programmi e sistemi informatici che favoriscono la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi web e pubblicità online, consulenze per la comunicazione e marketing digitale, acquisto di software per agevolare gli utenti con disabilità, la formazione del titolare e del personale dipendente all’uso dei nuovi strumenti telematici. Restano escluse le spese di intermediazione commerciale. 
Istanza – Le istanze per il bonus digitalizzazione devono essere corredate dall’“attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”, da cui risulta l’effettività del sostenimento delle spese. 
Revoca - Il credito d’imposta è revocato e il beneficio indebitamente fruito viene recuperato: se viene accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi; nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta; se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa; in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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