Buoni pasto: dal 1° luglio limite a 7 euro

Aumentata la soglia di esenzione Irpef solo per i ticket elettronici
Premessa – Il 1° luglio scorso è entrato in vigore il nuovo limite di 7 € per l’esenzione dalla tassazione dei buoni pasto, in formato elettronico. In particolare, il comma 16 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 ha modificato il comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del TUIR, disponendo che dal 1° luglio nel caso in cui i buoni pasto siano resi in forma elettronica, non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di 7 euro (contro 5,29 euro nel caso in cui non siano in forma elettronica). Buoni pasto - I buoni pasto, cioè quei documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro, sono solo una delle diverse forme di somministrazione del vitto ai dipendenti, che il datore di lavoro può garantire agli stessi. La loro caratteristica è quella di non essere cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010, ha ritenuto i buoni pasto equiparabili a compensi in denaro e non in natura, come invece sostenuto in interventi precedenti (non possono, comunque, essere convertiti in denaro). 
Aumento limite esenzione - I commi 16 e 17 della Legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n.190), modificando il TUIR, elevano la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto, nel solo caso in cui siano in formato elettronico. In particolare, il comma 13, modifica il comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del TUIR, disponendo che nel caso in cui i buoni pasto siano resi in forma elettronica, non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di 7 euro (contro 5,29 euro nel caso in cui non siano in forma elettronica). 
Deducibilità - Per l’azienda-datore di lavoro, i costi legati all’acquisto e non solo dei buoni pasto sono sempre costi deducibili per competenza. Ciò significa che il costo va dedotto in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto. Il costo dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti va riclassificato in bilancio alla voce B.7 del conto economico, poiché non sono costi del personale, ma costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale in forza. Le spese sostenute per l’acquisto di ticket restaurant sono, quindi, deducibili integralmente, perché costituiscono una modalità per garantire ai dipendenti il servizio di mensa. 
Pubblico esercizio - Il pubblico esercizio convenzionato fornisce il pasto e ritira il buono, emettendo una ricevuta fiscale con l’indicazione “corrispettivo non pagato” (Circolare Ministeriale n. 97 del 1997). Il pubblico esercizio fatturerà successivamente alla società, che ha emesso il buono, un importo pari al controvalore del buono, al netto dello sconto riconosciuto come corrispettivo del servizio. L’Iva applicata dal pubblico esercizio convenzionato alla società emittente i buoni pasti è pari al 10%, ed è detraibile per la società emittente. La base imponibile è determinata applicando al valore del buono pasto l’eventuale sconto previsto contrattualmente e scorporando l’imposta in esso compresa. La fatturazione da parte dell’esercizio convenzionato determina il momento in cui il ricavo si considera conseguito. 
Emittente - La società di gestione-emittente i buoni pasto emette fattura nei confronti del datore di lavoro e poiché la prestazione non viene ultimata fino al momento della somministrazione, rinvierà la rilevazione a conto economico dei buoni venduti e non utilizzati entro la fine dell’esercizio. I buoni venduti e mai utilizzati per smarrimenti o altre cause potranno essere rilevati come componenti di reddito, solo dopo la decorrenza del termine legale di prescrizione dei diritti incorporati nei buoni stessi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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