Buoni pasto sempre più tracciabili

Aumentata la soglia di esenzione Irpef ma solo per quelli elettronici
Premessa – Il 1° luglio scorso è entrato in vigore il nuovo limite di 7 € per l’esenzione dalla tassazione dei buoni pasto, in formato elettronico mentre rimane ferma a 5,29 l’esenzione irpef per i buoni pasto cartacei. Con la diffusione del buono pasto elettronico diventa più difficile l’uso improprio cumulato di più buoni pasto al supermercato.
Buoni pasto - I buoni pasto, cioè quei documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro, sono solo una delle diverse forme di somministrazione del vitto ai dipendenti, che il datore di lavoro può garantire agli stessi. La loro caratteristica è quella di non essere cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro.
Aumento limite esenzione - I commi 16 e 17 della Legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n.190), modificando il TUIR, hanno elevato a partire dal 1 luglio scorso la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto, nel solo caso in cui siano in formato elettronico. In particolare, il comma 13, modifica il comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del TUIR, disponendo che nel caso in cui i buoni pasto siano resi in forma elettronica, non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di 7 euro (contro 5,29 euro nel caso in cui non siano in forma elettronica).
Vantaggi e svantaggi – Se da un lato con l’aumento dell’esenzione Irpef aumenta l’appeal per i ticket elettronici dall’altro questi strumenti risultano sempre poco utilizzati dal lavoratore vista la loro tracciabilità. In base alla normativa, i buoni pasto devono, infatti, essere erogati in misura corrispondente alle giornate effettivamente lavorate, vanno utilizzati solo nei giorni di lavoro, uno alla volta, solo dai titolari e per acquistare alimenti e bevande (risulta quindi vietato l’utilizzo cumulato che si fa spesso al supermercato). Queste regole sono sempre state in vigore, anche prima dell’aumento della soglia di esenzione. E finora non sono stati effettuati controlli stringenti sulle modalità effettive di utilizzo. Con i ticket elettronici tutto potrebbe cambiare diventando rilevante anche il momento di utilizzazione, oltre che quello di erogazione. Le società di emissione infatti possono facilmente fornire, a tutte le loro imprese clienti, dettagliati resoconti sulle modalità d’impiego dei ticket. Con la conseguenza che le somme giornaliere eccedenti i 7 euro dovrebbero essere pienamente tassate.
Ticket elettronico - La modalità operativa di fruizione del ticket elettronico richiama l’uso delle card elettroniche (cfr. ris. n. 63/E/2005). Si ritiene, tuttavia, che la spinta alla diffusione del ticket elettronico ad opera del trattamento fiscale preferenziale sia del tutto compatibile con tali card che, poggiando su un circuito elettronico, consentono di verificare, in tempo reale, l’utilizzo effettuato dal dipendente e se, in particolare, lo stesso abbia o meno il diritto a ricevere per quel giorno la somministrazione di pasto. La tempestività del riscontro consentita dal circuito elettronico, ostacola gli usi impropri e consente di escludere la fruizione differita nel tempo oltre che impedire l’accumulo delle prestazioni sostitutive.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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