Cessione ramo d’azienda: limitazione responsabilità civile e fiscale

Due importanti sentenze s’inseriscono nella complessa questione relativa ai profili di responsabilità nella cessione d’azienda.
In particolare, il giudice di legittimità con la sentenza 13319 del 30 giugno 2015 ha sancito il principio secondo il quale nel caso di cessione di ramo d’azienda, il cessionario risponde in solido con il cedente esclusivamente per i debiti pregressi che risultano dai libri contabili obbligatori riferibili alla parte acquistata.
Da un punto di vista della responsabilità fiscale, invece, la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, con la sentenza n. 326/01/15 ha confermato l’annullamento di una cartella di pagamento per imposte e sanzioni notificata a una Srl quale cessionaria di ramo d’azienda, per violazione dell’art. 14, D. Lgs. 472/1997, il quale prevede la responsabilità tributaria solidale tra cedente e cessionario d’azienda con i seguenti limiti:
- preventiva escussione del cedente;
- solidarietà del cessionario entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda acquisito.
Responsabilità civile – Da un punto di vista civilistico, gli articoli 2559 e 2560 del codice civile disciplinano il trasferimento dei crediti e dei debiti dal cedente al cessionario nei casi di cessione d’azienda.
In particolare, per ciò che attiene al trasferimento dei crediti, l’art. 2559 del codice civile prevede che la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.
Per ciò che rigaurda invece il trasferimento dei debiti, l’articolo 2560 del codice civile prevede che “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Ai fini della nostra analisi è importante sottolineare che sussiste una responsabilità solidale tra cedente e cessionario dell’azienda, tranne nei casi in cui il cedente sia stato liberato dal consenso preventivo dei creditori ceduti. La responsabilità solidale è per così dire limitata ai debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori.
Nel caso relativo alla cessione di un ramo d’azienda, caso affrontato dal giudice di legittimità con la sentenza 13319 del 30 giugno 2015, si poneva la questione dell’applicabilità dell’art. 2560 e in particolare della limitazione della responsabilità ai debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori. In buona sostanza, si riteneva che la norma fosse applicabile solo in presenza della cessione di un intera azienda.
Tale ragionamento non sembra fondarsi su valide ragioni giuridiche, in quanto la norma in questione si riferisce all’azienda e non si preclude espressamente l’applicazione ad un ramo di essa. Anche in tale ultimo caso infatti si tratta sempre di azienda.
Dello stesso avviso è il giudice di legittimità che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello, individua la motivazione che giustifichi la non applicazione del secondo comma dell’art. 2560 del codice civile, tenendo conto, come precedentemente evidenziato, che il ramo d’azienda è pur sempre un’azienda ovvero un complesso produttivo con quell’autonoma capacità di impresa che nel suo insieme rappresenta proprio quell’elemento patrimoniale fonte principale di garanzia per i creditori.
Responsabilità tributaria - Per contrastare l’adozione di comportamenti elusivi nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda, l’articolo 14, D. Lgs. 472/1997, dispone la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, relativamente a talune obbligazione tributarie.
La richiamata disposizione recita testualmente “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Per rafforzare le tutele dell’Amministrazione Finanziaria si prevede la possibilità che la stessa possa rivalersi su entrambi i soggetti, cedente e cessionario, nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda, relativamente a:
• imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione d’azienda e nei due anni precedenti; in tal caso, la responsabilità solidale si applica anche per violazioni non contestate dall’Amministrazione Finanziaria;
• imposte e sanzioni già irrogate e contestate, relativi a periodi precedenti il secondo anno a quello in cui è avvenuto il trasferimento d’azienda.
La responsabilità tributaria solidale tra cedente e cessionario d’azienda è mitigata dalle stesse disposizioni dell’articolo 14, D. Lgs. 472/1997, che prevedono:
- la preventiva escussione del cedente;
- a solidarietà del cessionario entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda acquisito.
Proprio in relazione alla preventiva escussione del cedente si esprime la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, con la sentenza n. 326/01/15, annullando una cartella di pagamento per imposte e sanzioni notificata a una Srl quale cessionaria di ramo d’azienda, in virtù del fatto che l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto in primo luogo rivolgersi al cedente d’azienda e solo dopo aver constatato l’incapienza del patrimonio del soggetto invocare la responsabilità solidale del cessionario.
Autore: Gioacchino De Pasqaule

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