Contabilità. Il nuovo obbligo per le realtà di maggiori dimensioni

Imprese vincolate al rendiconto finanziario
Principi generali di redazione del bilancio con significative novità a seguito del recepimento della direttiva 34/13 e conseguenti modifiche agli articoli 2423 e 2423-bis del Codice civile. L’articolo 2423, comma 1, include nel bilancio anche il rendiconto finanziario che diventa dunque obbligatorio per tutte le imprese maggiori (le quotate sono già vincolate dagli Ias). Il documento è parte integrante dello stesso al pari di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. La relazione precisa che la presentazione del rendiconto finanziario migliora in modo significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società. Il nuovo articolo 2425-ter prescrive che dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi finanziari derivanti dalle attività operativa, di investimento, di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci. La relazione precisa che le prescrizioni di carattere tecnico troveranno collocazione nei principi contabili nazionali che l’Organismo italiano di contabilità emanerà ai sensi dell’articolo 12. In effetti, già oggi l’Oic 10 contiene le regole per la redazione del documento. 
Il comma 4 dell’articolo 2423 prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi di tenuta della contabilità e con obbligo di illustrazione nella nota integrativa. Si tratta dell’enunciazione del principio della rilevanza o significatività di fatto già presente nel nostro ordinamento e contenuto anche nel principio contabile Oic 11. 
Passando all’articolo 2423-bis, il nuovo numero 1-bis) prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, eliminando l’attuale riferimento alla funzione economica dell’elemento (voci) dell’attivo e del passivo: la relazione ribadisce che la sostanza deve essere riferita al contratto o all’operazione secondo un approccio più coerente con la direttiva. Inoltre, la relazione fa due importanti precisazioni: la sostanza è quella “economica” e l’applicazione pratica di tale principio sarà effettuata dalla legge e dai principi contabili. Sul piano applicativo questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad altre disposizioni di legge che già disciplinano specifiche fattispecie. Pertanto, si possono ipotizzare alcune, diverse, situazioni riferite a casistiche nelle quali la legge già dispone un trattamento contabile rispetto ad altre nelle quali sono assenti specifiche disposizioni di legge. 
La legge, per esempio, già dispone il trattamento contabile del leasing che, per il momento, resta immutato come precisa la relazione perché si è ritenuto preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro internazionale e si possa riorganizzare la materia in modo complessivo. Infatti, lo Ias 17 è attualmente oggetto di modifiche da parte dello Iasb. In altri casi, la legge già obbliga a rappresentare contabilmente l’operazione in base alla prevalenza della sostanza economica dell’operazione: è il caso delle operazioni di retro locazione finanziaria e delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione. 
In altre situazioni è lo stesso legislatore tributario che, di fatto, fa riferimento alla sostanza economica contenuta nei principi contabili. È il caso della deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti per la quale l’articolo 101 comma 5 del Tuir rimanda direttamente ai principi contabili, nel caso all’Oic 15 che dà rilevanza alla sostanza economica piuttosto che alla forma o titolazione del contratto. 
In altre situazioni, invece, sono assenti specifiche prescrizioni: in tali casi l’operazione dovrebbe essere rappresentata in base alla sostanza. È il caso, per esempio, delle imprese che inviano all’estero, in Paesi extracomunitari, beni per essere lavorati: al termine della lavorazione i beni rientrano in Italia. In alcuni casi, queste imprese, per semplificare le procedure doganali, fatturano i beni a titolo di esportazione e, alla fine della lavorazione, importano gli stessi beni lavorati, pagando al prestatore estero soltanto la differenza, pari alla lavorazione eseguita. Per esempio: fatturano 100 e importano per 130, perché il costo della lavorazione è 30. In queste ipotesi, è evidente che, in presenza di notevoli movimentazioni, la contabilizzazione formale dell’operazione comporta che gli importi di ricavi e acquisti nel conto economico risultano “gonfiati”, mentre la sostanza dell ’operazione consiste nella rappresentazione della sola lavorazione pari a 30. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Franco Roscini Vitali

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