Credito d’imposta imprese alberghiere: disposizioni in G.U.

Premessa – L’art. 10 del decreto-legge n. 83/2014, recante “disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2014 e successive modificazioni, prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d’imposta alle imprese alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del 30%, riguardo ai costi sostenuti per una serie di interventi e tipologie di spese. 
Il Ministro dei beni culturali e delle attività culturali di concerto con il MEF, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, ha emanato il decreto interministeriale del 7 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015, con cui sono individuate le disposizioni applicative ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta. 
Agevolazione concedibile – L’art. 3, comma 1, del decreto in questione dispone che alle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d’imposta nelle misura del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia (così come definiti nell’art. 2, comma 1 lett. b dello stesso decreto), ovvero relative a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (come individuati nell’ art. 2 comma 1 lett. d del decreto), nonché per le spese inerenti l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi. In merito a quest’ultima tipologia di spesa, al fine di accedere al credito d’imposta è necessario che l’impresa beneficiaria non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo. 
Limiti e modalità di fruizione – L’importo massimo di spesa sostenuta su cui è riconosciuto il credito d’imposta è pari a 200.000 euro il che sta significando che il credito massimo spettante ammonta a Euro 60.000 (200.000 x 30%) ed è da ripartire in 3 quote annuali di pari importo con la conseguenza che la prima quota (pari ad 1/3 del totale) relativa alle spese 2014 è utilizzabile dal 1/1/2015. Così, ad esempio, per un credito d’imposta spettante pari a euro 30.000 (derivante da spese sostenute nel 2014 per euro 100.000,00) questo è utilizzabile per 10.000 a decorrere dal 1/01/2015 e le residue 2 rate di euro 10.000 ciascuna saranno utilizzabili rispettivamente a decorrere dal 1/01/2016 e dal 1/01/2017. 
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed è da riportare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini IRAP. 
Domanda di accesso e termini di presentazione - Si attende la definizione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali delle modalità di presentazione delle domande (la definizione di tali modalità deve avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto). Cosa certa è che la domanda dovrà essere trasmessa telematicamente al Ministero stesso, come disposto dal comma 1 art. 5 del decreto interministeriale del 7 maggio 2015. Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti: 1) dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori effettuati; 2) attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese; 3) dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti. Tale documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico definito dal Ministero. 
In merito ai termini di presentazione della domanda, lo stesso comma 1 dell’art. 5 dispone che per le spese sostenute nel periodo 2014, la domanda va presentata entro 60 giorni dalla definizione da parte del Ministero delle modalità di presentazione telematica delle domande, mentre per le spese sostenute nel 2015 e nel 2016, la domanda va presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo. Quindi, ad esempio per le spese sostenute nel 2015 la domanda per ottenere il credito d’imposta è da presentarsi tra l’1/1/2016 e il 28/02/2016. 
In seguito alla presentazione della domanda, il Ministero riconosce il credito d’imposta previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili (è stabilito un limite di risorse annue pari a 20 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016). La comunicazione dell’accoglimento o del rigetto della domanda di accesso è comunicata dal Ministero all’impresa richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. 
Revoca ed eventuale recupero del credito da parte del Ministero – Il credito d'imposta può essere revocato: a) nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l’accesso; b) nel caso che la domanda presentata (e la documentazione allegata), contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; c) nel caso che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di mobili e arredi, la condizione necessaria (l’impresa beneficiaria non deve cedere a terzi né destinare a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo); d) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. 
Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, lo stesso Ministero, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Autore: Pasquale Pirone

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