Delega fiscale. Con il Dlgs 128 la notizia di reato va inviata prima della scadenza dell’accertamento Raddoppio dei termini più difficile

Senza denuncia, se il Pvc è notificato dopo il 2 settembre colpo di spugna fino al 2009
Per il raddoppio dei termini occorrerà inviare la notizia di reato prima dell’ordinaria scadenza del termine di accertamento. Per il passato, invece, è necessario non solo che il Pvc sia stato redatto prima dell’entrata in vigore del decreto ma anche che l’ufficio notifichi il relativo atto impositivo entro il prossimo 31 dicembre. 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il Dlgs 128 recante le disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti con il contribuente, in attuazione della legge delega. La nuova norma prevede che il raddoppio dei termini operi solo se la violazione penale è comunicata all’autorità giudiziaria entro la scadenza degli ordinari termini di accertamento e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Le nuove previsioni entreranno in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione e quindi dal 2 settembre 2015. Questa data avrà particolare rilievo con riferimento al passato, cioè per i controlli eseguiti prima dell’entrata in vigore della nuova norma, poiché è stato disciplinato un periodo transitorio con una precisa elencazione degli atti per i quali sono fatti salvi gli effetti del previgente regime. Si tratta in particolare di: avvisi di accertamento; provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e quindi vi rientrano sia gli atti di contestazione, sia quelli di irrogazione delle sanzioni; altri atti impugnabili con i quali le Entrate fanno valere una pretesa impositiva o sanzionatoria (ad esempio gli atti di recupero dei crediti di imposta); inviti a comparire previsti per il procedimento di adesione; Pvc dei quali il contribuente ne abbia formale conoscenza. Per tali atti, riferiti ad annualità ordinariamente decadute, in assenza di notizia di reato presentata secondo la tempistica prevista dalle nuove norme (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del quinto in caso di omessa presentazione) il Fisco potrà beneficiare del raddoppio solo in presenza della duplice condizione che: siano notificati/consegnati alla data di entrata in vigore del decreto; il successivo atto impositivo sia notificato entro il 31 dicembre di quest’anno. Il legislatore ha collegato l’attuazione della seconda condizione ai Pvc e gli inviti all’adesione, in quanto tutti gli altri atti elencati sono già di tipo “impositivo” e non richiedono un successivo accertamento/atto di rettifica.
In considerazione di tali nuove disposizioni, opera la decadenza per i periodi di imposta fino al 2009 compreso, ove non sia stato notificato/consegnato il Pvc entro il 2 settembre 2015 e ciò anche se sono stati commessi reati tributari. Vale a dire che l’accertamento relativo a un Pvc notificato il 20 agosto 2015 (ossia prima dell’entrata in vigore del decreto stante i 15 giorni di vacatio legis dalla data di pubblicazione) relativo al periodo d’imposta 2009, dovrà essere notificato entro il 31 dicembre. In caso contrario, infatti, sarà illegittimo in assenza del tempestivo invio della notizia di reato. Diversamente, un Pvc notificato il 7 settembre prossimo, dovrà seguire le nuove disposizioni e, se riferito al periodo di imposta 2009, il relativo accertamento sarà valido solo se la notizia di reato sia stata inviata alla Procura entro il 31 dicembre 2014. In questo contesto sono evidenti le ragioni che hanno determinato nelle ultime settimane, un’intensificazione della redazione dei verbali di constatazione relativi ai periodi di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009 (anche 2004 e 2005 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) per i quali risultano violazioni penalmente rilevanti con notizia di reato presentata oltre gli ordinari termini di decadenza: in questo modo infatti si potrà sfruttare il “vecchio” regime più favorevole al Fisco.
Fonte: Il sole 24 ore autori Laura Ambrosi Antonio Iorio

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