Delega fiscale e accertamento: attuata la revisione del raddoppio dei termini

Con il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 190 del 18 agosto), viene attuata, tra l’altro, la delega contenuta nell’art. 8, comma 2 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, che disponeva la revisione della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi, contenuta, rispettivamente, negli artt. 57, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e 43, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973.
Non essendo indicate nel citato decreto legislativo diverse disposizioni, la nuova disciplina entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U., ossia il 2 settembre 2015; tuttavia, in attuazione di quanto espressamente disposto dal delegante, il decreto disciplina altresì il regime transitorio (ivi compresa la vacatio legis), prevedendo scadenze e condizioni affinché il raddoppio dei termini possa operare nel caso di accertamenti o attività ispettive concluse entro la stessa data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, onde salvaguardare, appunto, “gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi”. I criteri della legge delega. La Legge 11 marzo 2014, n. 23, rubricata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” dispone, tra l’altro, la revisione della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva contenuta, rispettivamente, negli artt. 43, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972. 
In particolare, il secondo comma dell’art. 8 delega il Governo a definire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia per reati tributari entro l’ordinario termine di decadenza dell’azione accertativa, individuato, nelle citate disposizioni, nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (dei redditi o Iva), ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata (nei casi, ovviamente, di omessa dichiarazione). 
I principi del legislatore delegante. Dal testo della delega si ricavano i seguenti principi cui il legislatore delegato doveva attenersi nella revisione della disciplina sul raddoppio dei termini accertativi, ossia: 
a) sotto il profilo oggettivo, correlare il raddoppio dei termini all’effettivo invio della denuncia per reati tributari; 
b) sotto l’aspetto temporale, prevedere l’invio entro i termini ordinari di decadenza dell’azione accertatrice; 
c) sotto il profilo del diritto transitorio, salvaguardare gli effetti degli atti di controllo notificati entro la data di entrata in vigore del decreto contenente la revisione delegata. 
L’attuazione della delega. Con il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, pubblicato in G.U. - serie generale n. 190 del 18 agosto – viene data attuazione alle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 8 della Legge 11 marzo 2014, n. 23. 
In particolare, l’art. 2 del citato decreto, rubricato “Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento”, dedica tre commi alla revisione della disciplina de qua, i primi due integrativi delle vigenti disposizioni in tema di raddoppio dei termini accertativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, il terzo contenente disposizioni a salvaguardia degli atti impositivi o di controllo notificati entro l’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega. 
Dal testo del citato art. 2 risultano due diversi regimi applicabili ai fini del raddoppio dei termini accertativi, il cui discrimine è rappresentato dalle attività ispettive o accertative completate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128/2015, ossia il 2 settembre 2015.
Autore: Marco Brugnolo

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