Dividendi. L’incasso porta i dividendi «pesanti» nel modello Unico

Si indicano gli utili da partecipazioni qualificate
La tassazione dei dividendi da partecipazioni (qualificate e non qualificate) distribuiti ai soci persone fisiche di società di capitali (Srl e Spa) avviene in base al momento dell'incasso. Il prelievo sui dividendi qualificati, poi, dipende anche dal tipo di utile distribuito.
Per individuare la tassazione dei dividendi ricevuti da persone fisiche che detengono le partecipazioni non in regime d'impresa, è necessario verificare la data dell'incasso (e non il momento in cui è sorto il diritto a percepirli). Ad esempio, se la delibera dell’assemblea è di aprile 2013 e la distribuzione del dividendo è avvenuta nel 2014, la tassazione avverrà con il modello Unico 2015.
Il modello deve essere usato, però, solo per dichiarare i dividendi di natura qualificata: per quelli relativi a partecipazioni non qualificate, è la società a operare una ritenuta a titolo d’imposta al momento della distribuzione.
Per i dividendi “qualificati”, che costituiscono reddito di capitale (articolo 44 del Tuir, primo comma, lettera e), la tassazione avviene applicando le aliquote Irpef proporzionali, limitatamente a una parte dei dividendi incassati. L’articolo 47, comma 1, del Tuir stabilisce infatti che essi concorrano a formare il reddito complessivo del percipiente limitatamente al 40% del loro ammontare, percentuale elevata al 49,72%, dalla legge di stabilità per il 2008, con riferimento agli utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
È fondamentale determinare, quindi, in sede di dichiarazione, se il dividendo percepito dal socio qualificato si riferisce a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, o dopo, per assoggettare a corretta tassazione questi redditi.
Nella colonna 1 del rigo RL1, infatti, dovrà essere indicato il codice «1», in presenza di dividendi tassabili nella misura del loro 40%, o il codice «5», se la parte di utile da assoggettare a tassazione è pari al 49,72 per cento.
Per agevolare l’individuazione del tipo di utile distribuito e dare modo al contribuente di mettere in atto il corretto trattamento fiscale, le società devono consegnare ai soci qualificati il modello Cupe (Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati), che contiene al suo interno due caselle – 28 e 29 – riferite, rispettivamente, al «dividendo complessivo da utili ante 31.12.2007», e al «dividendo complessivo da utili post 31.12.2007».
Quanto alla tipologia di riserve usate per la distribuzione, l’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 47 del Tuir introduce una presunzione legale di carattere assoluto. «Indipendentemente dalla delibera assembleare - si legge infatti - si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (le cosiddette riserve di capitali, ndr) per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta».
Poiché si tratta di presunzione assoluta e non è ammessa alcuna prova contraria, e in caso di distribuzione civile di riserve di capitali si può creare un doppio binario civile e fiscale, la società deve indicare sempre al socio la tipologia di riserva distribuita. Infatti, senza riserve di utili disponibili per la distribuzione o disponibili in misura insufficiente per coprire tutti i dividendi effettivamente distribuiti, la società deve specificare che la distribuzione non costituisce, in tutto o in parte, reddito tassabile. Se c’è distribuzione di riserve di capitali pur in presenza anche di riserve di utili, invece, la società dovrà specificare che la distribuzione è utile tassabile ai fini fiscali.
Fonte: Il sole 24 ore autore Michele Brusaterra

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