Finanziamento soci: postergazione ed eccessivo indebitamento

Il legislatore, per evitare che i soci possano sottrarsi al rischio d’impresa apportando capitali alla società sotto forma di finanziamenti anche quando sarebbe necessario un aumento del capitale sociale, ha sancito il seguente principio: il rimborso dei finanziamenti eseguiti, in qualsiasi forma, dai soci può avvenire solo quando sono stati soddisfatti gli altri creditori (art. 2467 c.c.).
La citata previsione normativa è definita la postergazione del finanziamento soci.
L’ applicazione del principio di postergazione, sancito dal comma 1, dell’articolo 2467, del codice civile, è subordinata alla sussistenza di uno dei requisiti di cui al co. 2, ovvero:
1) l’eccessivo indebitamento;
2) la ragionevolezza del conferimento, in luogo di un mero finanziamento.
Per ciò che riguarda l’eccessivo indebitamento, si tratta in sostanza della presenza di un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto.
Mentre non appare difficoltoso attribuire un significato ai termini patrimonio netto e indebitamento, desumibile dagli schemi di bilancio, non è chiaro il significato da attribuire alla locuzione “eccessivo squilibrio”.
Infatti, l’ equilibrio finanziario assume significati diversi a seconda del tipo di attività esercitata e delle caratteristiche della società.
In via generale, la determinazione dell’ equilibrio finanziario può avvenire verificando se nel momento in cui è stato erogato il finanziamento da parte dei soci il rapporto tra patrimonio netto (macroclasse "A" del passivo di stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.) e debiti (macroclasse "D" del passivo) possa essere considerato eccessivamente squilibrato.
Rimane da stabilire cosa s’intende per eccessivo squilibrio finanziario.
Per individuare il significato da attribuire alla locuzione eccessivo squilibrio finanziario sono ipotizzabili due strade.
Una prima strada è quella relativa all’ estensione dei limiti previsti dal Legislatore in altre fattispecie ma riferibili sempre ad uno squilibrio finanziario.
A titolo esemplificativo, si pensi alle seguenti fattispecie:
- l'art. 2412 codice civile in tema di limiti all'emissione di obbligazioni;
- l'art. 2, D.Lgs. n. 270/1999 che contiene i requisiti per la soggezione della procedura di amministrazione straordinaria;
- l'art. 98, D.P.R. n. 917/1986 (norma tuttavia abrogata dalla L. n. 244/2007) che, sebbene dettata in ambito fiscale, è dichiaratamente volta a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese;
- l'art. 2545 quinquies c.c. in materia di cooperative.
Tuttavia, questi indici si riferiscono a situazioni differenti e spesso finalizzati al raggiungimento di finalità differenti.
Una seconda strada ipotizzabile è quella relativa all’utilizzo dell’analisi di bilancio.
Alcuni indici utilizzabili sono il grado di indebitamento, dato dal rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio, il margine di tesoreria o il margine di struttura.
Seconda la dottrina prevalente una situazione di squilibrio finanziario si manifesta quando il risultato del rapporto tra patrimonio netto e indebitamento è inferiore a 0,3-0,35.
Tuttavia, tale analisi andrà accompagnata da ulteriori indagini quali quelle sulla composizione del debito e sulla sua correlazione con le attività.
In particolare, la presenza di un elevato attivo fisso (non di rapida liquidabilità) in correlazione con un indebitamento principalmente costituito da passività a breve termine, determina una situazione di grave pericolosità che potenzialmente può generare l’insolvibilità della società.
Le modalità di determinazione dell’eccessivo squilibrio finanziario fin qui esposte sono applicabili ex post in sede di contenzioso in merito alla qualificazione dell’esborso.
Qualora la valutazione avvenga al momento dell’erogazione del finanziamento del socio, al fine di valutare il corretto inquadramento giuridico – economico e l’eventuale restituzione, l’analisi proposta non risulterà adeguata.
Infatti, si renderà necessario analizzare la situazione finanziaria della società in un’ottica prospettica, tenendo conto della capacità della società di generare flussi di cassa futuri o, in altre parole, tenere conto del valore economico determinato secondo il metodo finanziario.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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