Liquidazione: la determinazione del reddito nel periodo liquidatorio

Per il periodo successivo alla messa di liquidazione della società, sussistono regole diverse di determinazione del reddito a seconda della forma giuridica del soggetto e la durata della fase di liquidazione
Per gli imprenditori individuali e le società di persone si devono distinguere i seguenti casi: 
- inizio liquidazione e chiusura liquidazione in un unico periodo d’imposta: in tal caso, il reddito d'impresa è determinato in base al bilancio finale di liquidazione; 
- liquidazione di durata maggiore all’esercizio in cui ha inizio ma non superiore a tre esercizi: il reddito d’impresa è determinato con le regole ordinarie per l’intero periodo di liquidazione. Questo perché dalla data di inizio fino alla chiusura della liquidazione esiste un unico periodo d’imposta. Il reddito relativo alla residua frazione di esercizio ed i successivi sono determinati in via provvisoria sulla base del bilancio che deve essere redatto ai fini civilistici. Nei diversi periodi intermedi deve essere predisposta la dichiarazione dei redditi e versate le relative imposte. I redditi dei periodi intermedi concorrono a formare l’imponibile fiscale dell’imprenditore individuale e sono attribuiti per trasparenza ai soci o sono tassati in capo alla società ai fini IRES. 
Le imposte provvisoriamente versate sulla base dei bilanci intermedi sono considerate anticipazioni sul debito d’imposta finale. Al termine della procedura sarà necessario effettuare le operazioni di conguaglio tra le imposte sui redditi determinate e versate in via provvisoria e quelle definitivamente dovute sul reddito relativo all'intera durata della procedura; 
- se la liquidazione si protrae per più di 3 esercizi oppure non viene presentato il bilancio finale, i redditi dei periodi intermedi si considerano definitivi.
Per le società di capitali: 
- inizio liquidazione e chiusura liquidazione in un unico periodo d’imposta: in tal caso, il reddito d'impresa è determinato in base al bilancio finale di liquidazione; 
- liquidazione di durata maggiore all’esercizio in cui ha inizio, ma non superiore a cinque esercizi: l'intera procedura è considerata, ai fini fiscali, come un unico periodo d'imposta. Il reddito d'impresa relativo ai periodi intermedi è determinato in via provvisoria sulla base dei relativi bilanci. Al termine della procedura saranno effettuate le operazioni di conguaglio tra le imposte sui redditi determinate e versate in via provvisoria e quelle definitivamente dovute sul reddito relativo all'intera durata della procedura; 
- se la liquidazione si protrae per più di 5 esercizi, i redditi relativi agli esercizi intermedi divengono definitivi. I redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e, ai fini Irpef, i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci concorrono a formare il reddito per i periodi d'imposta di competenza. 
Per ciò che riguarda invece i redditi imputati ai soci, derivanti dalla liquidazione, questi sono considerati generalmente redditi di capitale, se percepiti da soggetti IRPEF che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali. Diversamente, nel caso in cui tali redditi siano percepiti da soggetti IRPEF nell’esercizio di attività commerciali sono considerati redditi d’impresa.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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